Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22576 del 07/11/2016
Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22576
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24870-2012 proposto da:
T.A., TDSNNL66P65E098T, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO LACAPRA;
– ricorrente –
contro
A.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 460/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 17/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluse per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 giugno 2003 T.A. conveniva in giudizio A.E. davanti al Tribunale di Gorizia per sentirlo condannare alla restituzione della somma di 22.040,00 che essa, nel corso di una relazione sentimentale durata quattro anni, gli aveva prestato in più occasioni per pagare i suoi debiti.
In subordine, l’attrice chiedeva che fosse riconosciuto l’arricchimento senza causa del convenuto.
Si costituiva in giudizio A.E., il quale eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto di controparte e, comunque, chiedeva il rigetto della sua domanda.
Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 229/08, rigettava le domande attrici.
T.A. appellava la sentenza, chiedendone la riforma.
La Corte di Appello di Trieste, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 460/11, rigettava l’impugnazione osservando che, indipendentemente dalla qualificazione data al rapporto dal primo giudice, era onere dell’attrice provare la conclusione di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione.
Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione T.A., articolandolo su tre motivi, illustrati da memoria mentre A.E. non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo T.A. lamenta l’omessa pronuncia in ordine al primo motivo di appello, concernente l’insussistenza di una donazione indiretta per mancanza dell’animus donandi, e la motivazione omessa od insufficiente sul punto. In particolare, la corte territoriale non aveva esaminato, a suo avviso, il suddetto motivo di gravame, nè aveva motivato quanto alla natura del rapporto intercorso fra le parti.
La censura è infondata.
La sentenza ha statuito che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, spettava all’attrice la prova del contratto di mutuo. In ogni caso per Cass. n. 17050 del 28/07/2014 la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l’obbligo di controparte alla restituzione, purchè l’attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., in quanto la corte territoriale aveva errato nel tenere conto che, se non ricorreva, nella specie, un trasferimento di denaro per spirito di liberalità, l’azione di arricchimento indebito doveva essere accolta, non potendosi considerare il dedotto arricchimento avvenuto con la di lei volontà.
La censura è infondata avendo la Corte statuito essere pacifico che le somme vennero date volontariamente nell’ambito di una relazione sentimentale.
Con il terzo motivo T.A. lamenta la motivazione illogica e contraddittoria della sentenza, nella parte in cui il quarto motivo di appello era stato dichiarato assorbito, poichè se l’azione di arricchimento era proponibile diveniva necessario anche accertarne l’ammontare.
La censura è infondata in quanto correttamente il quarto motivo di appello è stato considerato assorbito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016