Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22586 del 07/11/5201
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22586
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21941/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, Società con socio unico – (OMISSIS), in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74,
presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso con
ricorso incidentale;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE SPA – Società con socio unico – (OMISSIS), in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2228/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
04/03/2014, depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato, nella cancelleria della Corte, verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in sede sindacale in data (OMISSIS), cui è seguito atto di rinuncia al giudizio.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.
Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016