Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22823 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28785/2012 proposto da:
D.T.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO
VERRECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO RAVIELE;
– ricorrente –
contro
D.P.G.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3087/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del gennaio 2008 D.T.C. convenne davanti alla Corte di appello di Roma D.P.G.B. per sentir revocare la sentenza n. 526/02 della stessa Corte, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4011/2006 con la quale, in riforma della sentenza n. 313/99 del Tribunale di Cassino, era stato condannato al pagamento di Lire 18.000.000.
Deduceva che il 29.12.2007 gli era pervenuta una raccomandata da suo figlio E., convivente con il coniuge separato di esso esponente M.L., contenente una scrittura privata datata 20.1.1986 tra esso D.T. e T.R., moglie del D.P., circa un prestito allo stesso di Lire 60.000.000 e le modalità di restituzione convenute in Lire 20.000.000 in contanti, Lire 20.000.000 in rate mensili e Lire 20.000.000 mediante la cessione di due automezzi ed avendo dimostrato nei precedenti giudizi il pagamento di Lire 40.081.000 il debito doveva considerarsi estinto.
Il D.P. resistette osservando che in precedenza controparte aveva negato l’esistenza della scrittura e l’ammontare del debito.
Con sentenza 11.6.2012 la Corte di appello rigettò la domanda richiamando i principi in tema di revocazione e deducendo che il D.T. invocava la scrittura che aveva sempre dichiarato di non aver sottoscritto, comunque priva di decisorietà. Ricorre D.T. con unico motivo, non resiste controparte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deduce insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento all’affermazione dell’esistenza di una scrittura non sottoscritta dal D.T. ma invocata dallo stesso mentre il documento ritrovato e prodotto in sede di revocazione è scritto a mano e firmato, per cui è diverso dall’altro.
La censura non merita accoglimento non essendo risolutiva.
A prescindere dalla circostanza che l’esistenza di una o due scritture presuppone un accertamento in fatto precluso in questa sede, la sentenza si fonda sull’affermazione che D.T. invocava una scrittura che aveva sempre dichiarato di non aver sottoscritto, per cui doveva ritenersi che tale documento fosse a lui noto ed abbia preferito non introdurlo nei giudizi di merito. comunque privo di decisorietà contenendo elementi del tutto contrastanti con l’originaria tesi difensiva non essendo contestata la consegna di due automezzi, valutati Lire diecimilioni ciascuno, a parziale scomputo del debito.
La Corte di appello ha precisato che nel primo giudizio il D.T. aveva affermato di essersi rifiutato di sottoscrivere la scrittura ritenendola ingiusta e vessatoria in quanto la somma presa a prestito era di Lire 32.800.000, interamente restituita e non di Lire 60.000.000 mentre in sede di revocazione invocava proprio la scrittura che aveva sempre dichiarato di non aver sottoscritto.
La complessiva ratio decidendi non risulta congruamente e specificamente impugnata nel mero riferimento a generici vizi di motivazione che richiedono un riesame del merito non senza considerare che. ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, la revocazione è proponibile se dopo la sentenza sono stati trovati documenti che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.
In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016