Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22883 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 10/11/2016), n.22883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2799-2013 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F

NARDINI 1C, presso lo studio dell’avvocato GIULIA CERATTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CLAUDIA GIORDANO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., procuratore dei Dottori B.B.,

B.C.L., B.C.M.S.,

B.C.S., tutti eredi del Dott. B.G.,

considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

ZANGHI’ giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO COOP S RITA DI MESSINA, BA.LE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 553/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ELISA SERRAO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Messina G.A. esponeva di essere conduttore di un fondo rustico di proprietà di B.G. e Ba.Le., confinante con costruzioni eseguite dalla Cooperativa S. Rita, fondo che, a causa dei lavori effettuati dalla Cooperativa S. Rita, era stato invaso da fango e acqua, con gravi danni per le coltivazioni di fiori e la casa colonica ivi esistenti. Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e alla realizzazione di tutte le opere necessarie a consentire il godimento dei beni locati.

Nel contraddittorio delle parti, il tribunale adito, con sentenza del 14 novembre 2012, dichiarava la esclusiva responsabilità della Cooperativa S. Rita, che condannava al risarcimento dei danni – stimati in Euro 3.399,32, oltre accessori – nonchè alla esecuzione dei lavori atti ad eliminare la causa dei danni. Condannava la Cooperativa S. Rita al pagamento delle spese di lite in favore del G. e quest’ultimo alla rifusione della metà delle spese sostenute dai B.; compensava le spese tra questi ultimi e la Cooperativa S. Rita.

Proposto appello dal Condominio Cooperativa S. Rita, si costituiva G.A. eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva dell’appellante e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei B.. Nel merito, contestava la fondatezza del gravame.

Altro appello veniva proposto da G.A., resistito da M.A., nella qualità di procuratrice generale di Giovanni B., e da Ba.Le., il quale spiegava appello incidentale in relazione alla statuizione sulle spese.

Riuniti i processi, la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 3 agosto 2012, rigettava gli appelli proposti dal Condominio Cooperativa S. Rita e dal G. e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava il G. e il Condominio alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado sostenute dai B.. Condannava il Condominio al pagamento delle spese del giudizio di appello nella misura di due terzi in favore del G. e quest’ultimo alla rifusione delle spese del grado in favore dei B..

Avverso la suddetta decisione G.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso M.A., nella qualità di procuratrice generale degli eredi di B.G..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa o errata applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo si articola in due censure.

Con la prima il ricorrente deduce la carenza di legittimazione attiva dell’appellante Condominio Cooperativa S. Rita, posto che il giudizio di primo grado era stato instaurato dalla Cooperativa S. Rita e deciso nei suoi confronti. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che la Cooperativa S. Rita aveva raggiunto il suo scopo con il trasferimento ai soci assegnatari degli alloggi e si era quindi sciolta, sicchè si era verificata la successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso del Condominio Cooperativa S. Rita, senza considerare che, a seguito dello scioglimento della cooperativa e della sua messa in liquidazione, la rappresentanza in giudizio spettava in via esclusiva ai liquidatori.

La doglianza è infondata.

Non è contestato dal ricorrente che, come affermato nella sentenza impugnata, la Cooperativa S. Rita abbia assegnato ai soci la proprietà dei singoli appartamenti, conseguendo così il proprio scopo sociale, e che tra i soci medesimi si sia costituito il Condominio Cooperativa S. Rita. Poichè la proprietà degli appartamenti è stata trasferita dalla cooperativa ai singoli assegnatari, si è verificata la successione di questi ultimi nel diritto controverso, di modo che legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado spetta al Condominio Cooperativa S. Rita, quale ente rappresentativo dei singoli condomini. Con la seconda censura si lamenta che la corte territoriale aveva omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei B., sull’erroneo rilievo che nel giudizio di appello promosso dall’odierno ricorrente i predetti si erano costituiti, sicchè, una volta disposta la riunione dei giudizi, gli stessi erano divenuti parti di un processo ormai unitario ed erano, quindi, in condizioni di contraddire sull’intera materia oggetto di lite.

La doglianza è infondata.

Posto che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, rileva la Corte come la funzione dell’art. 332 c.p.c. di garantire l’unitarietà del processo di impugnazione si sia, nella specie, realizzata a seguito della riunione delle cause ed alla conseguente partecipazione dei B. all’unitario giudizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa o errata applicazione dell’art. 1585 c.c., commi 1 e 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene il ricorrente che i B. erano stati evocati in giudizio non in forza del rapporto di locazione esistente tra le parti, ma quali proprietari o detentori di porzioni residue del terreno non locate ad esso G., sicchè, in quanto tali, gli stessi erano tenuti al risarcimento dei danni per la mancata manutenzione di dette porzioni ovvero per la esecuzione di lavori ad esse relativi.

Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta una questione nuova, evocando il ricorrente una responsabilità basata su titolo diverso da quello evincibile dalla sentenza impugnata, senza tuttavia riportare il contenuto dell’atto di citazione di primo grado da cui si desumerebbe che i danni lamentati dal G. sarebbero correlati ad attività o omissioni afferenti a porzioni del terreno che non avevano costituito oggetto di locazione.

3. Il terzo motivo – con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – è inammissibile, posto che esso si risolve nella apodittica affermazione, priva di qualsivoglia argomentazione critica, di illegittimità della condanna dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese di primo grado e di appello in favore dei B., nonchè della compensazione nella misura di un terzi delle spese del giudizio di appello poste a carico del Condominio Cooperativa S. Rita.

4. Con il quarto motivo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione dei punti 4 e 5 della sentenza di primo grado, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Lamenta il ricorrente che la corte di appello, nel rigettare l’appello proposto dal Condominio Cooperativa S. Rita, aveva omesso di confermare la sentenza di primo grado di condanna al risarcimento dei danni e alla realizzazione delle opere indicate nella C.T.U..

Il motivo è infondato, atteso che, a seguito del rigetto dell’appello del Condominio Cooperativa S. Rita e di quello di G.A. – a parte la riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello incidentale di Ba.Le., limitatamente al regolamento delle spese processuali – sono rimaste confermate tutte la altre statuizioni della sentenza di primo grado.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Poichè il ricorso è stato notificato antecedentemente al 30 gennaio 2013, non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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