Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23042 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 263-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROVINCIA DI TREVISO,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato COREA per delega

dell’Avvocato MARINI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del 3^ e del

4^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. L’Ater della provincia di Treviso ed il comune di Preganziol impugnavano l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto pubblico di convenzione avente ad oggetto la cessione, da parte del Comune di Preganziol in favore dell’Ater, del diritto di superficie di un’area destinata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica che l’Ater aveva registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2. La commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto sul rilievo che la convenzione tra l’Ater ed il Comune era stata stipulata ai sensi della L.R. n. 10 del 1977 ed aveva ad oggetto la concessione del diritto di superficie dell’area sulla quale realizzare alloggi di edilizia economica e popolare soggetta a tutti i vincoli tipici della edilizia agevolata riguardanti la tipologia costruttiva, i prezzi di vendita ed il canone di locazione. Si trattava, quindi, di assegnazione di diritto di superficie, regolato dalla L. n. 865 del 1971, art. 35 che rientrava nella previsione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a cinque motivi. L’Ater ed il Comune di Preganziol si sono costituiti in giudizio depositando controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha indicato sulla base di quali elementi di fatto ha ritenuto che l’area in questione rientrasse in un programma pubblico di edilizia residenziale secondo quanto prevede il titolo 4^ della L. n. 865 del 1971.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 48. Sostiene la ricorrente che, a norma della L. n. 865 del 1971, art. 48 i programmi pubblici di edilizia residenziale differiscono dall’edilizia convenzionata poichè quest’ultima può derivare anche da un soggetto privato e, pur essendo l’edilizia convenzionata agevolata, essa non costituisce per ciò solo un intervento attuativo di un programma pubblico di edilizia residenziale cui si riferisce l’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, ed alla L. n. 865 del 1971, artt. 48 e 74. Sostiene la ricorrente che illegittimamente la CTR ha ritenuto che l’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, investa tutte le cessioni di aree volte a realizzare edilizia convenzionata a prescindere dalla loro riconducibilità a un programma pubblico di edilizia residenziale, dovendosi tener conto del fatto che l’agevolazione spetta nel caso in cui la cessione dell’area riguardi un’opera da realizzarsi in tutto o in parte a carico dello Stato.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 1 ed alla L. n. 865 del 1971, artt. 1 e 48. Sostiene che ha errato la CTR laddove ha affermato che gli atti finalizzati alla realizzazione di un’opera contemplata da un piano di edilizia residenziale pubblica che non sia a carico dello Stato possono comunque beneficiare dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32. Ciò in quanto tale norma riconosce il diritto all’agevolazione tributaria solo per gli atti attuativi dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4^ della L. n. 865 del 1971.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 e all’art. 117 Cost., lett. a. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che il passaggio alle Regioni della potestà normativa in materia di edilizia residenziale pubblica comporti la possibilità di estendere l’agevolazione di cui si tratta perchè il trasferimento alle Regioni della materia dell’edilizia residenziale pubblica non comporta la possibilità di estendere agevolazioni tributarie relative ad imposte statali o previste da leggi statali.

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

8. Preliminarmente osserva la Corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dai controricorrenti e relative alla omessa indicazione dei capi della decisione impugnati ed al difetto di autosufficienza sono infondate, avendo la ricorrente trascritto i punti della motivazione della sentenza della CTR che ha sottoposto a censura ed avendo esposto in modo intellegibile ed esauriente le violazioni dedotte in punto di diritto, per il che non si rende necessario accedere ad altri atti del processo.

9. In ordine ai motivi svolti, essi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, prevede la soggezione all’imposta di registro in misura fissa per “gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4^ della legge indicata nel comma 1” (L. n. 865 del 1971).

E’ stato ritenuto dalla Corte di legittimità, con orientamento consolidato, che, essendo le norme sulle agevolazioni ed esenzioni fiscali di stretta interpretazione e non ammettendo esse un’applicazione analogica, “le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 601, art. 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4^ L. 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione” (Cass. n. 14800 del 15/07/2015; Cass. n. 2925 del 07/02/2013; Cass. n. 10950 del 24/5/2005; Cass. n. 28903 del 9/12/2008). Ed è stato osservato che l’attività svolta dagli IACP (oggi ATER) rientra, in generale, nell’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al Titolo 4^ della L. n. 865 del 1971 e che I’ATER è succeduta ex lege allo IACP in tutti i rapporti giuridici; tuttavia le cessioni di diritti reali a favore dell’azienda stessa possono fruire del regime agevolato di cui al citato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, soltanto se tali atti sono funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui al Titolo 4^, e non anche di edilizia agevolata e convenzionata di cui al Titolo 5^ della L. n. 865 del 1971. Occorre, perciò, distinguere tra gli interventi attuativi dei P.E.E.P. ad opera di soggetti privati (edilizia agevolata convenzionata) ed i programmi costruttivi realizzati direttamente da enti pubblici (edilizia sovvenzionata), rientrando soltanto i secondi nel Titolo 4^ della L. n. 865 del 1971, con la conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32. Dalla sentenza impugnata risulta che nel caso che occupa trattasi di convenzione tra ATER ed il Comune di Preganziol riguardante la concessione del diritto di superficie dell’area sulla quale realizzare alloggi di edilizia economica e popolare soggetta ai vincoli della edilizia agevolata, rientrante, quindi nel titolo V^ della L. n. 865 del 1971, per il che ad essa non si estende l’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario dei contribuenti va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione degli esiti degli stessi e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna i contribuenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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