Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23107 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/11/2016), n.23107
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5335-2015 proposto da:
I.O., erede del sig. I.G.D., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio
dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ELVIRA ANNA IPPOLITO giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
N.C., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 2034/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del
28/11/2014, depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 5335/15 proposto da I.O. nei confronti di N.C. + altri il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
I.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 2034/2014 emessa dalla Corte D’Appello di Bari in data 28.11.2014. Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei contro interessati.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016