Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23190 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. III, 14/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 14/11/2016), n.23190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10652-2013 proposto da:
S.E., (OMISSIS), D.S.M. (OMISSIS),
D.S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
NEBULOSO, rappresentati e difesi dall’avvocato ISIDORO TOSCANO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del Dott.
C.P. E Dott. C.F., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
TARTAGLIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
NUOVE CARTIERE DI TIVOLI SPA, oggi CARTIERE DEL MERIDIONE SPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore Cav.
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GRECO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1072/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
udito l’Avvocato IAPICHINO LUCILLA per delega non scritta;
udito l’Avvocato DOMENICO MARTINO per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che si rimette alla Corte in relazione alla
richiesta di rinnovo della notifica del ricorso in subordine per il
rigetto dello stesso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte.
1. rilevato che la notifica del ricorso per cassazione a P.G. non è andata a buon fine per irreperibilità dello stesso, come da relata di notificazione prodotta all’udienza dal difensore di parte ricorrente.
PQM
2. dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con termine per rinnovare la notifica a P.G. entro 60 giorni.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016