Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23166 del 14/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/11/2016), n.23166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13355-2015 proposto da:
ARTIGIANA MOBILI VENEZIANI s.n.c., in persona dei legali
rappresentanti e soci, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO
RENI 2, presso lo studio dell’avvocato MADDALENA DE GREGORIO, che la
rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata a Roma in Via Millevoi 73/81 presso
l’Avvocato Giuseppe Fiertler che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6006/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;
udito l’Avvocato Maddalena De Gregorio difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
L’Artigiana Mobili Veneziani s.n.c. ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord s.p.a. (che resistono con controricorsi) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, aveva ribadito l’inammissibilità del ricorso introduttivo avverso estratto di ruolo proposto dalla contribuente perchè tardivo.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio, rilevata la novità della questione rispetto ai precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 1206/2011, id n. 13016/2012, id. n. 3618/2006, id n. 6325/2008, id n. 9766/1995) resi nella vigenza del pregresso art. 145 c.p.c.), ritiene che non sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.
Si rimette alla sezione quinta civile della Corte, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016