Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23206 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19470/2014 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA in persona del procuratore Dr. V.C.,

nella sua qualità di procuratore di INTESA SANPAOLO S.P.A. e di

CASTELLO FINANCE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PAVONI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

BATTISTA BALBI giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FITNESS SRL, in persona dell’Amministratore Unico e Legale

Rappresentante Ing. A.B., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA

VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN

PAOLO MARAINI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 416/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato DOMENICO PAVONI;

udito l’Avvocato LUCA VIANELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Fitness s.r.l. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva accolto la domanda avanzata nei confronti della società e di P.N. da parte di Intesa Gestione Crediti s.p.a., quale procuratore di Banca Intesa s.p.a., per la dichiarazione di inefficacia dell’atto a rogito del notaio R.L.F. di (OMISSIS), in data (OMISSIS), col quale il P. aveva venduto alla Fitness s.r.l., in persona dell’amministratore unico A.B., porzioni di fabbricato e accessori facenti parte di un complesso edilizio sito in Comune di (OMISSIS).

2.- La Corte di appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 26 marzo 2014, ha accolto il gravame ed, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda. Ha condannato l’appellata, Italfondiario S.p.a., quale procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.a. e di Castello Finance s.r.l., al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della società appellante.

3.- Avverso la sentenza, ITALFONDIARIO S.p.A., procuratore di INTESA SANPAOLO S.p.A. e di CASTELLO FINANCE S.r.l., propone ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.

FITNESS SRL si difende con controricorso e memoria.

L’intimato P.N. non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile.

Parte ricorrente dichiara – pag. 4 – che la sentenza impugnata, pubblicata il 26 marzo 2014, sarebbe stata notificata al procuratore costituito di esso ricorrente il 4 giugno 2014. Il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per le notificazioni il 15 luglio 2014.

In atti risulta essere stata depositata la copia autentica della sentenza senza la relazione di notificazione, richiesta a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (anche nell’indice dei documenti depositati da parte ricorrente è menzionata come prodotta la copia autentica della sentenza, senza alcun riferimento alla notificazione).

Questa Corte ha stabilito che la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. S.U., 16 aprile 2009, n. 9005).

Nel caso di specie, facendo applicazione del principio appena richiamato, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, precisandosi che nemmeno la parte resistente ha depositato la copia della sentenza notificata, sicchè non rileva la rimessione, di recente effettuata alla Sezioni Unite, della questione concernente l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nell’eventualità che sentenza notificata sia stata prodotta da una parte diversa dalla ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente, nell’importo di Euro 10.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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