Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23234 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/11/2016), n.23234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8698-2012 proposto da:

IMMOBILIARE PEGASO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato LORETA

BOCCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO

BALDUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO LA MORGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1087/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.N., con atto di citazione del 9 febbraio 2004 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vasto, la società Immobiliare Pegaso srl per sentire accolta la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. dalla convenuta a se stessa della proprietà di due appartamenti siti nel Comune di (OMISSIS), non accatastati, posti al primo e al secondo piano con annessi garages al piano interrato di una palazzina in corso di ultimazione al prezzo di Euro 77.468,53 interamente pagato. Con lo stesso atto, L. chiedeva la condanna della convenuta all’immissione di esso istante nel possesso dei suddetti immobili e al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della indisponibilità di detti beni.

Si costituiva in giudizio la società Immobiliare Pegaso la quale, oltre a invocare il rigetto della domanda attrice, svolgeva domanda riconvenzionale per sentire dichiarare l’inesistenza, la nullità o la risoluzione del contratto stipulato in data (OMISSIS) o, in subordine, per sentire condannare L. alla restituzione dei beni che hanno formato oggetto di ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c., comma 2, o al pagamento di un giusto indennizzo per la diminuzione patrimoniale dalla stessa subita per la parte eccedente la somma di Euro 77.468,53 tenuto conto dell’effettivo valore dei beni formanti oggetto del contratto di cui si dice.

Con la comparsa conclusionale, l’attore eccepiva la nullità della costituzione in giudizio della società Immobiliare Pegaso perchè la comparsa di risposta richiamava il mandato alla lite rilasciato in favore dell’avv. M.N. in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, il quale, tuttavia, non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società nè da altro soggetto. Con la memoria di replica, l’avv. M. deduceva che il mandato alle liti era stato apposto in calce alla copia fotostatica dell’atto di citazione esibita alla Cancelleria del Tribunale per poter esaminare il fascicolo della causa prima della costituzione in giudizio e che per un mero disguido o errore materiale, nel fascicolo di parte era stato inserito l’atto notificato dal L., anzichè la copia recante il mandato difensivo rilasciato ad esso deducente dal legale rappresentante della società convenuta.

Il Tribunale di (OMISSIS) con sentenza n. 336 del 2006, rilevata la nullità della costituzione in giudizio della società Immobiliare Pegaso, accoglieva la domanda principale svolta da L. e per l’effetto emetteva sentenza di trasferimento dei beni di cui si è detto, ai sensi della normativa di cui all’art. 2932 c.c., condannava la parte convenuta ad immettere l’attore nel possesso dei beni di cui si dice, rigettava la domanda di risarcimento del danno e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza n. 1087 del 2011, pronunciando su appello proposto dalla società Immobiliare Pegaso srl, con contraddittorio integro, rigettava l’appello, confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite. Secondo la Corte distrettuale, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che il mandato alle liti in calce alla copia notificata dell’atto di citazione era affetto da nullità assoluta, in quanto privo della sottoscrizione del rappresentante della società Immobiliare Pegaso. Nel merito, la Corte distrettuale ha osservato che la sentenza impugnata andava confermata perchè risultava pacifico che la società Immobiliare Pegaso non aveva adempiuto spontaneamente all’obbligo di concludere il contratto di compravendita previsto dal preliminare del (OMISSIS), mentre sulla base della quietanza contenuta nello stesso preliminare il L. aveva già versato il corrispettivo della vendita.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Immobiliare Pegaso srl con ricorso affidato a cinque motivi. L. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso la società Immobiliare Pegaso srl denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c., comma 2, artt. 166 e 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui, quando la costituzione della parte in giudizio abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo circa l’esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale, se il contrario non risulti da altra emergenza processuale. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado, risulterebbe, secondo la ricorrente, che la procura venne rilasciata dal legale rappresentante della società Pegaso, al legale nominato, su una copia dell’atto di citazione notificato, esibita alla Cancelleria del Tribunale di (OMISSIS), per poter esaminare gli atti contenuti nel fascicolo della controparte già costituita, e per tale motivo necessariamente conferita in data anteriore alla costituzione in giudizio dell’allora convenuto. La Corte, per altro, non avrebbe compiuto un accertamento circa l’inesistenza della procura in un qualsiasi atto su cui avrebbe potuto essere opposta, limitandosi solo a constatare che la procura alle liti, posta in calce all’atto di citazione notificata, non recava la sottoscrizione della persona che aveva conferita la procura di cui si dice.

1.1.= Il motivo è infondato.

Come è noto la procura alle liti è un atto con il quale la parte in causa investe, un procuratore legalmente esercente, della propria rappresentanza in giudizio e, cioè, dello ius postulandi.

Il codice di procedura civile non detta in modo specifico i requisiti di validità di tale atto, indicandone solamente i tratti essenziali, tuttavia, perchè quella designazione sia completa nella sua integrità materiale e sia efficace, è necessario: a) che sia sottoscritta dal conferente, parte del giudizio, e la sottoscrizione sia autenticata dallo stesso procuratore cui quel mandato viene conferito, dovendo necessariamente permettere alla parte avversaria di conoscere o rendere conoscibile le identità dell’autore e del difensore, nonchè la volontà del primo di conferire incarico al secondo di rappresentarlo in giudizio per una determinata fase o per più fasi del procedimento. b) che, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., comma 2, artt. 166 e 182 c.p.c. (almeno, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009) sia rilasciata al difensore in data anteriore alla costituzione in giudizio della parte e nel caso del convenuto (art. 166 c.p.c.) sia depositata al momento della costituzione unitamente alla comparsa di risposta e ai documenti offerti in comunicazione. Il codice consente che la procura al difensore del solo attore possa essere rilasciata, con effetti retroattivi, anche dopo la notificazione dell’atto, bastando, per sanare l’originario difetto di rappresentanza, che sia conferita anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. A sua volta, la procura avrà la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata se è una procura generale; potrà, invece, avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, oppure, potrà essere apposta in calce o a margine di un atto giudiziale se è una procura speciale. Con l’ulteriore specificazione che la procura speciale si considera apposta in calce all’atto giudiziale, anche se rilasciata su foglio separato che sia, però, congiunto materialmente all’atto cui si riferisce (art. 83 c.p.c., comma 3).

Ora, nel caso in esame, come ha chiarito la Corte distrettuale, il mandato alle liti del procuratore di parte convenuta (Società Immobiliare Pegaso) in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, era privo della sottoscrizione del legale rappresentante della società Immobiliare Pegaso srl e, pertanto, mancava di un elemento essenziale per la sua stessa esistenza materiale. Come ha specificato la Corte distrettuale, il mandato alle liti in calce alla copia notificata dell’atto di citazione è affetto da nullità assoluta perchè privo della sottoscrizione del legale rappresentante della società Immobiliare Pegaso.

Tale emergenza processuale, cioè, la nullità assoluta della procura, non sanabile, eccepita dalla parte sia pure con la comparsa conclusionale, avrebbe potuto essere, comunque, rilevata d’ufficio spettando all’organo giudiziario sia la verifica della regolare costituzione delle parti, sia la decisione sulla possibilità ed opportunità di sanare le eventuali irregolarità.

Ciò posto, irrilevante, è l’osservazione della ricorrente secondo cui la procura era stata rilasciata in calce ad una copia fotostatica dell’atto di citazione perchè, a parte che la ricorrente, non indica “se, quando e come” quella copia della citazione recante una procura con relativa sottoscrizione del conferente, sia stata depositata, ovvero, se contestualmente al deposito del fascicolo di parte o successivamente, come sembrerebbe emergere dalla sentenza impugnata (pag. 6), comunque, la copia della citazione in calce alla quale sarebbe stata rilasciata la procura ad litem non risulta congiunta all’atto di costituzione e risposta, essendo questo l’atto giudiziale in calce al quale era possibile rilasciare la procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., nè, al momento della costituzione in giudizio risulta depositata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 166 c.p.c..

1.2.= Ciò posto va, altresì, rilevato che correttamente la Corte distrettuale ha osservato che nel caso specifico non poteva trovare, neppure, applicazione, la normativa di cui all’art. 182 c.p.c. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009) secondo la quale il Giudice ove riscontri l’omesso deposito della procura generale alle liti che sia stata semplicemente enunciata o indicata negli atti di parte, è tenuto ad invitare la parte interessata a produrre il documento mancante, perchè il documento mancante non era una procura generale ma una procura speciale priva di data, della quale non risultava provato nè poteva desumersi il rilascio antecedente alla costituzione in giudizio.

1.3.= Ed ancora, è principio affermato anche da questa Corte, che la ratifica dell’atto del “falsus procurator” con efficacia retroattiva (art. 1399 c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall’art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute.

Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha chiarito che la nullità della procura alle liti non poteva essere sanata da una successiva ratifica (v. Cass. 630 del 1986).

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale erroneamente non avrebbe preso in considerazione la documentazione depositata dalla Società ricorrente in sede di memoria di replica, anche, se nel momento in cui depositava nuovamente tale documentazione aveva ricevuto ulteriore mandato ad litem anche a ratifica dell’attività fino a quel momento svolta. Nei confronti di tale attività nessun rilievo formale è stato svolto dalla difesa della controparte al momento delle memorie di replica, nè il Giudice di prime cure avrebbe disposto lo stralcio di tale documentazione, nè la stessa Corte avrebbe mosso rilievi in ordine a tali fatti. Pertanto, sempre secondo al ricorrente, acquisita validamente la documentazione, la stessa avrebbe dovuto essere presa in esame dal giudice di Appello, al fine della compiuta e corretta valutazione dei fatti di causa. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe dovuto prendere in considerazione la scrittura privata datata (OMISSIS), la quale costituiva prova inconfutabile dei rapporti intercorsi tra la società Immobiliare e il L., e, cioè, che il L. ebbe a svolgere un’attività di mediazione immobiliare nei confronti della società Immobiliare Pegaso, senza avere titolo e per la quale venne pattuito un compenso pari a Lire 150.000.000, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante il trasferimento di unità immobiliari oggetto del preliminare di vendita intercorso tra le stesse parti.

2.1.= Il motivo in parte è inammissibile ed in parte è infondato. E’ inammissibile per mancata specificità, posto che la ricorrente richiama una diversa scrittura privata del (OMISSIS) che sarebbe intercorsa tra le parti in data coeva al contratto preliminare di vendita, oggetto della presente controversia, di cui, però, non riporta, come avrebbe dovuto, per dare modo, a questa Corte, di avere contezza dei termini dell’eccezione, l’esatto contenuto sia pure per abstract.

E’ infondato perchè, come ha evidenziato la Corte distrettuale, la scrittura privata del (OMISSIS) (contratto preliminare di vendita) doveva ritenersi per riconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 1, stante la contumacia della convenuta, e, comunque, perchè, stante la situazione di contumacia di cui si dice, il Giudice di Appello non poteva prendere in considerazione i documenti depositati, non potendoli considerare acquisiti in giudizio.

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 39 del 1989, artt. 6 e 9, R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 2233 e 38 anche in relazione agli artt. 1343 c.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che, come risulterebbe dagli atti, i rapporti tra il L. e la società immobiliare Pegaso erano rapporti di mediazione e che l’unica obbligazione di fatto esistente a carico dell’Immobiliare Pegaso nei confronti del L. consisterebbe nel pagamento di attività di mediazione svolta tra la società immobiliare e la società eredi C. indicata in complessive Lire 150.000.000. Epperò, non risultando L. iscritto all’albo dei mediatori, non avrebbe diritto ad alcun compenso, così come statuito da questa Corte in varie occasioni e tra queste con la sentenza n. 4635 del 2002.

Eccepisce, ancora, la ricorrente che, ove l’attività svolta dal L. fosse ritenuta attività professionale (e non attività di mediazione), la scrittura privata del (OMISSIS), con la quale le parti avrebbero pattuito il pagamento delle competenze professionali, sarebbe nulla per illiceità della causa, perchè contraria al divieto di patto di quota lite di cui all’art. 2233 c.c. e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38.

3.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione e, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici nè giuridici, ma, soprattutto, perchè la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha escluso che nel caso in esame ricorresse l’ipotesi (l’esistenza di un rapporto di mediazione) prospettata dalla ricorrente. Come ha avuto modo di chiarire, la Corte distrettuale, la scrittura privata del (OMISSIS) conteneva un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita al prezzo complessivo di Lire 150.000.000 di due appartamenti di tre vani, ciascuno, oltre accessori, facente parte della palazzina n. (OMISSIS) del fabbricato che, all’epoca doveva essere ancora costruito su terreno sito nel Comune di (OMISSIS) (….) Il contratto non faceva alcun riferimento ai presunti rapporti di mediazione o, più in generale, di interessamento dell’avv. L. in merito alla cessione del terreno edificatorio, sui quali l’appellante ha fondato la propria difesa e le plurime domande riconvenzionali, ma conteneva, invece, l’attestazione del pagamento dell’intero prezzo pattuito.

A fronte delle chiare indicazioni della Corte distrettuale, la parte ricorrente, che, per altro, omette di riportare anche se per abstract la scrittura del (OMISSIS) più volte richiamata e diversa da quella cui fa riferimento la Corte distrettuale, (dalla quale risulterebbe l’esistenza di un rapporto di mediazione tra L. e la società immobiliare), contrappone una propria ricostruzione ma della maggiore o minore attendibilità di questa rispetto a quella compiuta dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e convinzioni.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2041 c.c., commi 1 e 2 anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il valore degli immobili oggetto del preliminare rappresenterebbe il doppio o il triplo della somma indicata come dovuta quale compenso per attività professionale. Pertanto, tale emergenza processuale avrebbe dovuto comportare l’applicazione nei confronti L. della disposizione di cui all’art. 2041 c.c., per cui avrebbe dovuto essere dichiarata la restituzione in natura dei beni, oggetto di arricchimento in danno della convenuta e costituenti oggetti del preliminare di vendita del (OMISSIS), previa declaratoria di annullamento e/o di risoluzione del ridotto contratto preliminare.

4.1.= Il motivo è inammissibile sia perchè presuppone accertato che il corrispettivo della vendita riportato dal contratto preliminare fosse corrispondente al compenso per attività professionali, che, invece, è stato escluso dalla Corte di Appello, così come si è già detto, ma anche per novità dell’eccezione, perchè l’eccezione di arricchimento senza causa non sembra sia stata proposta ed abbia formato oggetto del giudizio di appello.

E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

5.= Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che il fatto accertato che il prezzo degli immobili promessi in vendita fosse stato interamente corrisposto prima della stipula del preliminare, avrebbe potuto essere spiegato dall’esistenza della controdichiarazione resa in pari data e che faceva luce sulla vicenda nella sua articolata complessità.

5.1.= Anche questo motivo è inammissibile per novità dell’eccezione, posto che dalla sentenza non emerge che sia stato oggetto di esame l’eccezione di una eventuale simulazione del preliminare di vendita, come viene adombrato in questa sede.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA