Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23239 del 15/11/2016
Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1517-2012 proposto da:
D.M.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SARDEGNA 38, presso lo Studio GENOVESE MANCINI DI GIOVANNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZUMMO;
– ricorrente –
contro
C.P., nella qualità di amministratore pro tempore del
Condominio di (OMISSIS), Società S.a.s. CERUS di F.F.
in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1518/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 05/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato MARCO ZUMMO, difensore del ricorrente, che insiste
sulla richiesta di rinnovo della notifica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza in data 15/28 marzo 2006 il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte dal Condominio di via (OMISSIS) nei confronti di D.M.B.S. e della Cerus s.a.s. di F.F., dichiarando inefficace il sequestro conservativo autorizzato nei confronti dei due convenuti.
Le domande del Condominio traevano origine da una appropriazione indebita nei confronti dello stesso Condominio, ad opera del D.M., oggetto di procedimenti penali innanzi al Tribunale ed alla locale Corte di Appello.
Avverso la succitata decisione, di cui chiedeva la riforma, interponeva appello il Condominio.
Resisteva al gravame, chiedendone la reiezione, il D.M., nel mentre rimaneva contumace l’appellata società Cerus.
Con sentenza n. 1518/2010 l’adita Corte di Appello di Palermo condannava il D.M. al pagamento in favore dell’appellante della complessiva somma di Euro 184.804,80, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè alla refusione delle spese dei due gradi del giudizio.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il D.M. con atto affidato ad un unico complesso motivo.
Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.
Con apposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. il ricorrente ha svolto istanza di nuovo termine per notifica del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Va disattesa l’istanza del ricorrente di cui in epigrafe stante, per ragioni di celerità e ragionevole durata del processo, l’inutilità della richiesta di nuova notifica.
2.- Il motivo posta a base del ricorso non può essere accolto.
Con lo stesso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3nonchè dell’art. 651 c.p.c., nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione al principio del’ autonomia del giudizio civile da quello penale.
Il motivo, nella sostanza, lamenta, con argomentazioni del tutto generiche, la valutazione -svolta con l’impugnata sentenza – della prodotta decisione della Corte di Appello di Palermo del 13 marzo 2003, passata in giudicato, a mezzo della quale il D.M. era stato condannato per il reato di appropriazione indebita di somma del Condominio.
La censura critica il (legittimo e corretto) apprezzamento di merito svolto dalla sentenza civile della Corte palermitana chiedendo una inammissibile revisione dello stesso, fondato – per di più – su una appropriazione indebita già accertata in sede penale.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
3.- Il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016