Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8352 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8352 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RICCIUTA VINCENZO ALESSANDRO N. IL 08/02/1974
2) LORIA ROMINA N. IL 16/09/1971
avverso la sentenza n. 7/2011 TRIB.SEZ.DIST. di NARDO’, del
20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per q

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.12.2011 il Tribunale di Lecce-Sez.Dist.di Nardò,dichiarava
l’inammissibilità degli appelli proposti nell’interesse di RICCIUTA Vincenzo
Alessandro e LORIA Romina avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di
In particolare il giudice di appello aveva evidenziato che le impugnazioni,delle quali
risultava deposito nei termini di legge,in base a documentazione esibita dalla
difesa,inerente alla data di notifica degli estratti contumaciali(come riportato a f1.3 del
provvedimento),dovevano tuttavia ritenersi inammissibili,risultando avvenuto il
deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Lecce-Sez.dist. di Nardò,e non presso
la Cancellaria del Giudice di Pace.
In tal senso si era ritenuta la violazione dell’art. 582 CPP.
-Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati,che deducevano:
1-la violazione ed erronea applicazione dell’art. 582 CPP.,sostenendo
che secondo giurisprudenza(Cass.Sentenza n. 35125 dell’ l 1.9.2008-RV 240668-),è
consentito il deposito dell’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice ad
quem,e in tal senso era stata dunque esercitata la facoltà prevista per il difensore.
-Inoltre la difesa evidenziava che le Sezioni distaccate dei Tribunali non costituiscono
uffici autonomi,onde dovrebbe ritenersi legittimo il deposito dell’atto di
impugnazione presso l’ufficio centrale(nella specie,quello del Tribunale di
Lecce),citando a sostegno di tale assunto sentenza di questa Corte-Sez.I-in data
22052,in data 1.6.2011,che esclude che possa essere dedotto un conflitto di
competenza tra sedi distaccate e sede centrale —
2-In secondo luogo i ricorrenti riportavano il testo dei motivi di appello,con i quali
contestavano l’accusa,censurando la decisione impugnata,che si fondava su
dichiarazioni della persona offesa ritenute prive di riscontri .
Per tali motivi i ricorrenti concludevano chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata.
1

Nardò,in data 20.11.2009.

RILEVA IN DIRITTO
Va evidenziato il fondamento del ricorso.
Invero è da premettere che,secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa
costituiscono uffici autonomi,e in tal senso deve rilevarsi l’erroneità della
applicazione delle norme processuali che si evince dal provvedimento impugnato.
Ne deriva che il gravame interposto dai ricorrenti innanzi al giudice di
appello,legittimamente era stato depositato presso l’ufficio di cancelleria del
Tribunale di Lecce-Sez.Nardò,non configurandosi nella specie la violazione dell’art.
582

CPP—v.Cass.Sez.Fa11.11.9.2008,n.35125-RV

240668-“E’

ammissibile

l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad quem,allorché essa sia
tempestivamente pervenuta anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.”In base a tali rilievi va pronunziato,in accoglimento del ricorso proposto
nell’interesse degli imputati,l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato,disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo esamePQM
Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Roma,deciso in data 13 novembre 2012.
Il Consigliere relatore
PRESIDENTE

Corte,(v.Sez.II,22.11.06,n.40202)1e Sezioni distaccate degli Uffici giudiziari non

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