Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23442 del 17/11/2016
Cassazione civile sez. lav., 17/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 17/11/2016), n.23442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20343/2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO CAVALLINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
PAOLOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2949/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/05/2011 R.G.N. 10093/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 7.5.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di M.O. al ripristino della pensione non reversibile ex L. n. 66 del 1962, revocatagli a seguito del superamento del limite reddituale.
La Corte, in particolare, riteneva che, trattandosi di pensione corrisposta ad un non vedente, dovesse reputarsi irrilevante la circostanza che l’assistito fosse titolare di redditi superiori alla soglia di cui al combinato disposto della L. n. 382 del 1970, art. 5 e del D.L. n. 663 del 1979, art. 14-septies (conv. con L. n. 33 del 1980).
Ricorre contro questa decisione l’INPS con due motivi, illustrati con memoria. Resiste M.O. con controricorso.
Diritto
Con entrambi i motivi di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, artt. 6 e 8, della L. n. 153 del 1969, art. 68 (in relazione all’art. 12 preleggi), nonchè della L. n. 66 del 1962, art. 1, in relazione L. n. 382 del 1970, artt. 1 e 5, D.L. n. 30 del 1974, artt. 5 e 6 (conv. con L. n. 114 del 1974) e del D.L. n. 663 del 1979, art. 14-septies (conv. con L. n. 33 del 1980), per come interpretato dalla L. n. 600 del 1984, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto l’irrilevanza del superamento del limite reddituale da parte dell’odierno controricorrente, nonostante che in specie si trattasse non già di prestazione per invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ma di prestazione assistenziale.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla L. n. 62 del 1966, art. 7, costituendo una prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico e cessa di essere corrisposta al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia la L. n. 153 del 1969, art. 68, sia il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1-bis (conv. con L. n. 638 del 1983), che consentono l’erogazione della pensione d’invalidità prevista dall’assicurazione generale obbligatoria in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, e dunque, insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. n. 24192 del 2013; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 8752 e 24008 del 2014, 19150 del 2015 e 17369 del 2016).
Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di M.O..
Tenuto conto del consolidamento del suddetto principio di diritto in epoca posteriore all’introduzione della lite, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da M.O.. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016