Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23517 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. II, 18/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24605/2012 proposto da:
EPOCA SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE;
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CALDERARA 41, presso
lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, rappresentata e difesa
dagli avvocati CLAUDIO VERGINE, ANTONIETTA CARRETTA, RICCARDO
SEIBOLD;
– ricorrente –
contro
P.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GABRIELLI,
PAOLA DORBOLO’;
– controricorrente –
e contro
CENTRAL PARK SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 475/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 17/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato Andrea Duranti con delega depositata in udienza
dell’Avv. Mario Nuzzo difensore del controricorrente che ribadisce
l’accettazione alla rinuncia già pervenuta via pec;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Epoca srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 17.8.2011 della Corte d’Appello di Trieste nel giudizio di impugnazione da essa promossa nei confronti di P.D. e Central Park srl.
Resiste con controricorso il solo P., mentre la Central Park srl non ha svolto in queste sede attività difensiva.
5 Nell’imminenza dell’udienza è pervenuto atto di rinunzia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore ed accettato, dal controricorrente da suo difensore.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la rinunzia all’impugnazione comporta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e segg., l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinunzia (art. 391 c.p.c., u.c.).
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016