Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23500 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 18/11/2016), n.23500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9289/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Radim S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Mattonato n. 3, presso Donato

Piccininni, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Michele Maria

de Bonis, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

Equitalia Basilicata S.p.A., in persona del suo procuratore generale,

delegato dal suo amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2, presso Alfredo e Giuseppe

Placidi, rappresentata e difesa dall’Avv. Rocco Pedoto, giusta

delega a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 265/01/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, depositata l’11 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Maria Laura Cherubini, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 265/01/10 depositata l’11 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto da Radim S.r.l. e – in riforma della decisione n. 248/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza – dichiarava la “nullità” della iscrizione ipotecaria immobiliare eseguita a seguito della mancata impugnazione di cartelle esattoriali e questo perchè riteneva fondata la preliminare eccezione di disconoscimento delle fotocopie delle relate di notifica delle stesse e comunque anche perchè riteneva la nullità di quest’ultime sotto altri numerosi e vari profili. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso preliminarmente eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso.

Successivamente Equitalia Basilicata S.p.A. proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

1. Come anticipato in narrativa la contribuente ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale perchè entro il termine prescritto dall’art. 325 c.p.c., la sua “presunta notificazione non era pervenuta al domicilio eletto”.

L’eccezione – che nella sostanza deve essere fatta consistere in quella di inesistenza della notifica del ricorso – è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza perchè nemmeno viene indicato il documento in cui “ai fini del giudizio d’appello” sarebbe stato eletto un domicilio diverso da quello che compare in epigrafe dell’impugnata sentenza e perchè neanche è indicato il luogo in cui la notifica avrebbe dovuto essere eseguita al fine di verificare se manchi del tutto quel collegamento che consentirebbe la sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.p.c. (Cass. sez. 6^ n. 4220 del 2012; Cass. sez. 3^ n. 12970 del 2011; Cass. sez. 2^ n. 3648; Cass. sez. 3^ del n. 1108 del 2006).

2. Con il primo complesso motivo del ricorso principale rubricato “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, (in quanto fondata sull’accoglimento di inammissibili motivi nuovi) e dell’art. 24, commi 2 e 4, nonchè art. 20, comma 1; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. c, e art. 19, comma 3 – Violazione dell’art. 215 c.p.c., comma 2, e artt. 21712 e 2719 c.c., (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”, l’Ufficio deduceva in modo ritenuto “assorbente” che la contribuente non aveva “immediatamente contestate” le cartelle tanto che ne aveva eccepito la nullità soltanto dopo aver in primo grado ottenuto la produzione delle fotocopie delle loro relate di notifica e “in subordine” deduceva la tardività del disconoscimento delle ridette retate perchè avvenuto soltanto in appello.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale rubricato “Nullità del procedimento e della sentenza n. 265/10 della CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57”, il concessionario parimenti all’Ufficio sosteneva che la CTR non poteva pronunciarsi sulla “irritualità e irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria impugnata” trattandosi di motivi tardivamente proposti.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale rubricato “Nullità del procedimento e della sentenza n. 265/10 della CTR, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 4, per violazione dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2”, il concessionario parimenti all’Ufficio sosteneva che la CTR non avrebbe potuto pronunciarsi sul disconoscimento delle fotocopie delle relate di notifica perchè tardivamente formulato soltanto in grado d’appello.

5. I motivi ut supra riassunti possono essere esaminati congiuntamente perchè di identico contenuto.

5.1. La prima censura – quella secondo cui la CTR non avrebbe potuto pronunciare sulla nullità o meno delle notifiche delle cartelle – è infondata perchè in realtà come emerge nel riprodotto ricorso la contribuente aveva invece espressamente eccepito al n. 3, che “la inesistenza o l’irregolare notificazione delle cartelle di pagamento di supporto dell’ipoteca determina la nullità insanabile dell’impugnato provvedimento”. Trattasi di un’eccezione che la CTR ha ritenuto fondata dopo un accertamento condotto su documenti costituiti dalle fotocopie delle relate di notifica che – senza che la violazione sulle regole processuali della produzione sia stata qui denunciata – sono stati acquisiti al processo. E che peraltro era interesse dell’Ufficio e del concessionario introdurre in lite causa la ripartizione dell’onere della dimostrazione della avvenuta notifica degli atti presupposto, che come noto è fatta in ragione della prossimità della prova (Cass. sez. trib. n. 7874 del 2015; Cass. sez. trib. n. 2625 del 2015). In realtà la censura all’esame confonde il motivo consistente nella eccezione di nullità della notifica delle cartelle espressamente formulata dalla contribuente nel ricorso proposto alla CTP – per cui qui non vengono in alcun modo in discussione in limiti entro i quali il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, permette l’integrazione dei motivi – con la questione affatto diversa della dimostrazione della fondatezza dello stessa che riguarda l’apprezzamento dei mezzi di prova appunto consistenti nelle fotocopie delle relate di notifica prodotte in corso di processo.

5.2. La seconda censura – con la quale viene contestato alla CTR di avere erroneamente pronunciato sul disconoscimento di conformità delle fotocopie, perchè quest’ultimo era stato formulato dalla contribuente ai sensi dell’art. 2712 c.c., soltanto in grado d’appello – è fondata perchè pur non essendo soggetto ai limiti di cui all’art. 214 c.p.c., il disconoscimento in parola rimette alla volontà della parte l’ammissione dei fatti contenuti nelle riproduzioni meccaniche e che perciò debbono intendersi pacifici quando il ridetto disconoscimento non sia stato formulato nella prima occasione di risposta e in modo chiaro e circostanziato e come invece non è avvenuto nella concreta fattispecie in cui nè in primo grado nè tardivamente in appello è intervenuto un disconoscimento con le caratteristiche richieste (Cass. sez. 3^, 22/04/2010, n. 9526 del 2010; Cass. sez. lav. n. 8998 del 2001).

6. Con il secondo motivo del ricorso principale peraltro rubricato sub 3 “In via gradata: violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”, l’Ufficio deduceva che la CTR era incorsa nel vizio in esponente avendo annullato anche la “cartella n. 11 (n. (OMISSIS))”, nonostante la contribuente nella trascritta memoria del 14 ottobre 2009 avesse con riguardo alla stessa “espressamente affermato (pag. 5 punto 11) “non si osserva nulla” con ciò prestando irrevocabile acquiescenza”.

6.1. Con il terzo motivo del ricorso principale peraltro rubricato sub 4 “Sempre in subordine: violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, (in relazione all’art. 3 c.p.c.”, l’Ufficio addebitava alla CTR di aver erroneamente annullato “le cartelle nn. 2 e 3, perchè notificate per posta e non recanti relata nè individuazione nominativa dell’ufficiale notificatore”, questo perchè secondo l’Ufficio il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, non prevedeva la relata per la notifica delle cartelle a mezzo posta e bensì consentiva all’agente della riscossione anche la notifica a mezzo di raccomandata semplicemente provata con avviso di ricevimento.

6.2. Con riferimento alle cartelle di enti diversi dall’Ufficio – e tra questi era anche individuato il soppresso “Centro servizi di Salerno” – la contribuente nella sostanza eccepiva il passaggio in giudicato della sentenza della CTR attesa la “scindibilità” delle controversie relative alle stesse e la mancata impugnazione da parte degli effettivi legittimati e cioè appunto gli enti diversi dall’Ufficio.

6.3. I motivi ut supra riassunti – oltre che l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente – possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

6.4. L’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente è fondata soltanto con riferimento alla cartella n. 2 avente n. (OMISSIS) emessa dalla Camera di Commercio di Napoli atteso che – come noto – non trattasi di tributo per il quale l’Ufficio poteva agire e con la conseguenza che non potendo l’Ufficio ricorrere in cassazione contro la sfavorevole sentenza della CTR sullo specifico punto s’è formato giudicato. A riguardo deve per completezza rammentarsi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può formarsi alcun implicito giudicato sulla legittimazione ad agire o resistere quando il merito sia ancora sub iudice e che perciò in questa sede ben può essere rilevato anche ex officio il difetto di legittimazione dell’Ufficio a ricorrere circa la cartella in parola e il conseguente formarsi del giudicato di nullità (Cassa. sez. trib. n. 20978 del 2013; Cass. sez. trib., 23 giugno 2003 n. 9952 del 2003).

6.4. L’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente è invece

infondata con riguardo alla cartella n. 3 avente n. (OMISSIS) – che riguarda un tributo – perchè la stessa è stata emessa dal soppresso “Centro servizi di Salerno” a cui è succeduto l’Ufficio e cosicchè anche in astratto nessuna discussione può sorgere sulla questione della legittimazione (Cass. sez. trib. n. 16442 del 2005; Cass. sez. trib. n. 12862 del 2004) e come del resto nessuna questione anche in astratto può porsi con riguardo alla cartella n. 11 avente n. (OMISSIS) perchè la stessa è stata emessa dall’Ufficio delle Entrate per tributi.

6.5. I motivi proposti dall’Ufficio sono invece fondati perchè in effetti la CTR ha dichiarato nulla la “cartella n. 11 (n. (OMISSIS))” pur non essendo la validità della stessa oggetto di lite e perchè effettivamente la notifica D.P.R. n. 602, ex art. 26, cit. ammette la semplice raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. sez. trib. n. 6887 del 2016; Cass. sez. 6^ n. 3254 del 2016).

7. Il ricorso principale e quello incidentale – con riferimento alle legittimità della notifica delle cartelle n. 3 e 11 – sono quindi fondati.

8. Deve seguire il giudizio di rinvio per le ulteriori statuizioni in osservanza dei statuiti principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA