Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23597 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11786-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
CONGESTRI’ NICOLINO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ROMBOLA’, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO COLACI,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 113/02/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA emessa il 02/05/2013 e depositata il
03/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.N.M., medico odontoiatra convenzionato, dell’avviso dì accertamento, relativo ad IRAP per l’anno 1999, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello – proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente – inammissibile perchè le censure mosse dall’appellante… rappresentano delle opinioni piuttosto che specifici motivi di impugnazione come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo è fondato. L’appello della parte pubblica (il cui contenuto è riportato integralmente in ossequio al principio di autosufficienza in ricorso) appare, infatti, possedere tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 alla luce del principio, reiteratamente affermato, secondo cui allorchè “il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza” ed “esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice”, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014). In particolare, poi, è stato statuito che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i “motivi specifici dell’impugnazione” e non già nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per l’esame, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria la quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016