Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23598 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12898-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ENNIO GRASSINI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1752/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della Campania, emessa il 17/02/2013 e depositata il
19/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato D’Angelo Francesco (delega verbale Avvocato Ennio
Grassini), per il controricorrente, che si riporta agli atti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.F., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni esecutive.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 appare manifestamente infondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto irrilevante ai fini impositivi la presenza di un dipendente con funzioni meramente esecutive, è immune da censure.
Ne consegue il rigetto del ricorso ed, attesa la novità della composizione del contrasto giurisprudenziale, la compensazione tra le parti delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016