Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23608 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8168/2016 proposto da:
CHIAPPINI SRL IN LIQUIDAZIONE, ricorrente che non ha depositato il
ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 657/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da Chiappini s.r.l. in liquidazione, notificato il 4/1/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile dell’8/4/2016.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna Chiappini s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016