Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23661 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 21/11/2016), n.23661
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28655-2010 proposto da:
M.R., MRNRRT65E11D325Y, B.A. (OMISSIS),
M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI
146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO LENZI;
– ricorrenti –
contro
MO.RU., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SCARDIGLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FARINI;
– controricorrenti –
e contro
MARIA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 134/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato SOATA Emanuele con delega depositata in udienza
dell’Avvocato FARINI Francesco difensore del resistente che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2001 B.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di Dolo Mo.Ru. e la Maria S.r.l. per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita con il quale lo stesso Mo. si era spogliato di quasi tutto il suo patrimonio immobiliare al fine di rendere difficile il soddisfacimento del credito (di Euro 1.549,37) vantato dall’attrice a titolo di mantenimento nei confronti del convenuto. Costituitosi in giudizio il Mo. e la società convenuta contestavano la fondatezza dell’avversa domanda attrice, chiedendone il rigetto.
Intervenivano volontariamente M.R. e D., che si associavano alla domanda della B., vantando anch’essi un credito portato da D.I. nei confronti del Mo.Ru..
L’adito Tribunale, con sentenza pronunziata il 3 marzo 2003, rigettava le domande proposte dall’attrice e dagli intervenuti, ponendo a loro carico le spese del giudizio.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza, la B.A..
Si costituivano in appello, resistendo all’avverso gravarne, il Mo.Ru. e la società Maria.
Intervenivano nel giudizio di appello i M.D. e R., che aderivano all’appello.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 134/2010, rigettava l’appello e condannava l’appellante e gli intervenuti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Per la cassazione della suddetta decisione hanno proposto la B. e i M.R. e D. con atto affidato a due ordini di motivi.
Ha resistito con controricorso Mo.Ru..
All’udienza del 7 luglio 2015 la Corte, rilevato che non risultava perfezionata la notifica del ricorso nei confronti della società Maria S.r.l., litisconsorte necessario, rinviava – con apposita ordinanza in pari data – a nuovo ruolo assegnando il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contradditorio.
Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c., il controricorrente Mo.Ru..
Diritto
RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
La doglianza è del tutto incentrata sulla asserita carenza motivazionale con cui l’impugnata sentenza ha disatteso il terzo motivo di appello in ordine alla richiesta dell’attrice di dare una nuova valutazione agli elementi prodotti nel corso di causa e di ammettere istanze istruttorie.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla fattispecie del negotium cum donazione”
Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (ancorchè non applicabile ratione temporis nella fattispecie) di quesito di diritto.
Si asserisce, col detto motivo e senza null’altro aggiungere, che “sia del tutto destituita di fondamento” la tesi della configurabilità, sostenuta – per inciso – dalla Corte territoriale dell’ipotesi del negiotium mixitum cum donatione.
3.- Doverosamente riportati i motivi del ricorso innanzi esposti e riassunti, la Corte deve osservare quanto segue.
Come da apposita certificazione del 20 aprile 2016non risulta effettuato il deposito, nei termini indicati con la succitata ordinanza, dell’atto di integrazione del contraddittorio.
La stesso controricorrente ha dedotto, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c, la mancata integrazione del contraddittorio.
4.- Risulta, pertanto, verificata una causa di inammissibilità del ricorso ed essa, come da conforme richiesta del P.G., va conseguentemente pronunciata.
5.- Le spese del giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti e determinate così come in dispositivo.
PQM
LA CORTE
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016