Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23890 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1726-2012 proposto da:

CONDOMINIO di (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domicilialo in

ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

COSTANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO LIPPI;

– ricorrente –

contro

LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA di F.O. & C. s.a.s. c.f.

(OMISSIS), in persona del socio amministratore F.O.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio

dell’avvocato ANNA LAGONEGRO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO LUCICRAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/06/2011;

udita la relazione della causa svolta della pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORTCCHIO;

udito l’Avvocato ANNA LAGONEGRO, difensore della controricorrente,

che ha chiesto il rigetto o, comunque, l’inammissibilità del

ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Condominio di (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di quella Città la “Libreria Editrice Goriziana di F.O. & C. s.a.s.”, proprietaria di un locale al piano terra dell’edificio condominiale, per sentirla condannare alla rimozione di un manufatto con il quale occupava il suolo del cavedio comune del medesimo Condominio istante.

La domanda era contrastata dalla convenuta Libreria, che ne chiedeva il rigetto (eccependo, fra l’altro, il difetto di valido rapporto di rappresentanza della parte attrice) e proponeva domanda riconvenzionale per la declaratoria di acquisto per usucapione dell’anzidetto suolo, con richiesta di chiamata in causa della propria dante causa J.M., di poi evocata, ma rimasta contumace in giudizio.

L’adito Tribunale con sentenza n. 785/2009 condannava la parte convenuta alla rimozione della struttura posta all’interno del cavedio, nonchè alla refusione delle spese di lite.

Avverso la succitata decisione interponeva appello, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza, la Libreria.

Resisteva all’interposto gravame, di cui chiedeva il rigetto, il Condominio.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 278/2011, accoglieva – l’appello ed, in riforma della gravata decisione, dichiarava l’assenza di costituzione di un valido rapporto processuale in primo grado per mancanza di rappresentanza processuale in capo all’amministratore del Condominio e la nullità della procura alle liti da costui rilasciata.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte distrettuale ricorre il Condominio con atto affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la Libreria.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte controricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Con il motivo del ricorso si censura il vizio di error in iudicando con violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, quali quelle di cui all’art. 183 c.p.c, art. 1130 c.c., n. 1, e n. 4.

Il nucleo della censura posta a base del motivo qui in esame attiene, nella sostanza, alla necessità o meno -nella specifica fattispecie per cui è causa – della titolarità, il capo all’amministratore del Condominio ricorrente, della prerogativa di agire nel giudizio.

L’impugnata sentenza ha ritenuto insussistente la suddetta titolarità.

A tanto è pervenuta la Corte territoriale, rifacendosi impropriamente a precedenti decisioni di questa Corte (n.ri 3044/2009, 24764/2005 e 12557/1992) e valutando l’azione posta in essere come azione (reale) non rientrante nel novero delle azioni proponibili direttamente dall’organo rappresentativo condominale.

Senonche, nella concreta ipotesi per cui è giudizio, l’amministratore del condominio ricorrente (anche al di là dell’aspetto della norma regolamentare su cui pure si è discusso in corso di causa) ha chiesto solo la rimozione della struttura di parte controricorrente limitante la corretta usufruizione del comune cavedio.

La previa delibera autorizzativa ad limai da parte dell’assemblea condominale non era, pertanto, necessaria.

Al riguardo, anche in continuità con il condiviso e consolidato orientamento di questa Corte (Cass. ottobre 2008, n. 24391 e 17 giugno 2010, n. 14626) non può che riaffermarsi il principio -attagliante invero alla fattispecie – secondo cui, “ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e art. 1131 c.c. l’amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere in quanto tale atto è diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”.

Il motivo è, quindi, fondato.

2. – Il ricorso, pertanto, va accolto e la gravata decisione va cassata con conseguente remissione della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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