Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23909 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2801/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 776/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 6/5/2014, depositata l’11/106/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte n. 776/2014/24, depositato l’11.6.2014, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente S.G., medico convenzionato con il SSN, negli anni dal 2006 al 2008.
La parte contribuente non si è costituita.
Il Collegio ritiene di procedere con le forme della motivazione semplificata.
Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
Ora, la CTR ha correttamente escluso la rilevanza dei compensi versati dal contribuente ad una collaboratrice part-time con mansioni di segretaria, uniformandosi ai principi sopra ricordati.
Il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016