Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23842 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18592/2010 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo D’Addabbo del

Foro di Bari ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro,

n. 1/A, presso lo studio dell’Avv. Sandro De Marco, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 67/02/2009, depositata il 26/05/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

settembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 26/5/2009 la C.T.R. della Puglia, in accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio e in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto da M.G., medico generico convenzionato con il S.S.N., avverso la cartella di pagamento nei suoi confronti emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per il pagamento dell’Irap dovuta a saldo per l’anno 2001.

Riteneva infatti che il contribuente disponesse “di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile” e fosse altresì “responsabile… dell’organizzazione dell’attività lavorativa e dei beni strumentali”.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il contribuente con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c. per inosservanza del giudicato esterno costituito dalla sentenza della C.T.P. di Bari, depositata in data 23/11/2007, non impugnata e dunque passata in giudicato il 9/12/2008, che, all’esito di separato giudizio, aveva accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente avverso il rigetto dell’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 1998, 1999 e 2000 e del primo acconto Irap versata per l’anno 2001.

Il motivo è fondato e deve ritenersi legittimamente dedotto per la prima volta nel presente giudizio di cassazione, ancorchè si tratti di giudicato formatosi anteriormente all’instaurazione del giudizio di secondo grado.

Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, con ormai ferma giurisprudenza, “nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni” (Sez. U, n. 13916 del 16/06/2006).

Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi rituale e tempestiva la produzione, unitamente al ricorso (come allegato n. 1 allo stesso) di copia della richiamata sentenza della C.T.P. di Bari n. 230/05/2007, attestante l’intervenuto passaggio in giudicato della stessa per mancata impugnazione nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Tale giudicato, affermando l’insussistenza dei presupposti d’imposta e conseguentemente il carattere indebito del versamento del relativo acconto per l’anno 2001, fa stato anche nel presente giudizio nel quale si verte del saldo dovuto per il medesimo anno d’imposta, restando irrilevante che nel separato procedimento all’esito del quale si è formato il giudicato fosse richiesta solo la restituzione del primo e del secondo acconto, non essendo allora ancora stata versata la terza rata, data l’evidente comunanza del medesimo fondamento e rapporto d’imposta (cfr. Sez. 5, n. 13402 del 30/06/2016; Id., n. 9930 del 23/06/2003, Rv. 564462).

4. In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va quindi cassata, restando assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza dei presupposti di merito, tema evidentemente precluso dal giudicato sul punto formatosi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Avuto riguardo alle ragioni della decisione, fondata su giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali relative all’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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