Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23871 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22436/2013 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCITI DI SIENA SPA, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Napoli,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. BOEZIO 6, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LUCONI, rappresentata e difesa dall’avvocato

EUGENIO MOSCHIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato STUDIO BOSCO DE LUCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE BALDASSARRE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto RG 1528/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del

16/07/2013, depositato il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il 19 luglio 2013 e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione, proposta dall’odierna ricorrente, allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., nel quale la sua istanza di ammissione del credito residuo (al netto dell’importo rimesso dalla Confidi di Salerno a titolo di garanzia) di un finanziamento di Euro 250.000,00 era stata respinta per mancanza di prova della erogazione; che l’intimata Curatela resiste con controricorso;

considerato che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto (artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) nonchè il vizio di omessa motivazione, sostenendo che, fondando il proprio giudizio esclusivamente sulla inopponibilità al Curatore (in quanto terzo) della quietanza contenuta nel contratto di finanziamento pur avente la data certa del (OMISSIS), il tribunale avrebbe omesso di considerare che, avendo nello stesso contratto la mutuataria incaricato la banca di custodire la somma su un deposito cauzionale infruttifero presso di sè fino all’adempimento delle condizioni per lo svincolo (rilascio di fideiussioni da parte dei soci), sussisterebbe la prova della acquisizione da parte della mutuataria della giuridica disponibilità della somma mutuata, da essa costituita in deposito cauzionale presso la stessa banca sino allo svincolo; che con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2704 c.c., nonchè il vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale, non attribuendo efficacia probatoria nè agli estratti di conto corrente depositati dalla banca nè alla quietanza del 27.9.2010, avrebbe, da un lato, erroneamente ritenuto che nei confronti del fallimento la prova della consegna della somma mutuata possa fornirsi solo attraverso una scrittura privata autenticata, dall’altro avrebbe omesso ogni valutazione coordinata di tali prove onde trarne la presunzione di anteriorità della loro formazione rispetto al fallimento;

ritenuto che il tribunale non pare aver fondato il suo convincimento sulla sola inopponibilità al fallimento della quietanza contenuta nel contratto del (OMISSIS), avendo anche considerato: a) che gli estratti conto prodotti altro non sono che stampe interne della banca prive non solo di data certa ma finanche di sottoscrizione del personale della banca stessa, e d’altra parte riportano le movimentazioni di un conto che non è possibile ricondurre in alcun modo alla società fallita; b) che la quietanza del 27.9.2010 relativa all’importo di Euro 172.544,78 – che la ricorrente affermava corrispondente all’importo finanziato al netto dell’anticipata estinzione di due finanziamenti pregressi-, oltre ad essere priva di data certa, non contiene alcuna indicazione circa gli strumenti finanziari utilizzati per l’erogazione, nè risulta supportata da qualsiasi elemento di prova dell’esistenza e dell’importo dei debiti pregressi;

che da tali affermazioni – che non paiono essere state oggetto di specifica censura in ricorso – pare doversi evincere come il tribunale abbia comunque ritenuto privo di rilevanza probatoria, di per sè, il conferimento – nel contratto di mutuo – alla banca dell’incarico di depositare la somma mutuata su un conto infruttifero, in difetto di valida prova di tale deposito;

che tale valutazione (a contrastare la quale non pare conducente la dedotta questione relativa alla interpretazione della volontà dei contraenti) rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, non apparendo d’altra parte la relativa motivazione inficiata, per quanto detto, dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (che, invero, non appare neppure chiaramente enunciato nel motivo); che neppure pare conducente la denuncia di violazione dell’art. 2704 c.c., tenendo presente che, come sopra riportato, i pretesi estratti conto depositati, e la stessa quietanza, sono stati ritenuti privi di efficacia probatoria per altri motivi, che non sembrano esser stati censurati: in tale contesto, infine, la deduzione di un vizio di motivazione per non avere il tribunale attribuito “il giusto valore probatorio” a tali documenti si mostra inammissibile, in quanto non riconducibile al paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sostanziandosi piuttosto in una richiesta di riesame nel merito delle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato;

per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma degli artt. 380 bis e 375 c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti, condivide le considerazioni esposte nella relazione, sì che il rigetto del ricorso si impone.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore di controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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