Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24044 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16618/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.A. COSTRUZIONI DI A.M. E C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 692/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 16/01/2015 e depositata il

26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 e degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per non avere la C.T.R. rimesso gli atti alla C.T.P. ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, per l’automatica imputazione del reddito sociale ai soci (art. 5, T.U.I.R.).

2. Il motivo è fondato, con assorbimento dei successivi, proposti come violazione e falsa applicazione “del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D e dell’art. 109 del T.U.I.R., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.” (per avere la C.T.R. incluso tra i ricavi complessivi il fitto per la locazione di un immobile, in assenza di prova della esistenza ed inerenza dei relativi costi) e “del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 28, commi 3 e 4 e art. 54-bis, comma 2, lett. B” (compensazione di un credito IVA maturato nell’anno 2006 con il debito IVA accertato per gli anni 2007 e 2008 in cui però la società aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi).

3. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci poggia sulla automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, poichè la controversia non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. n. 20075/14). La ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società è stata affermata anche in materia di Irap, ed anche in ipotesi di contestazione unitaria di Irap ed Iva (Cass. s.u. n. 10145/12; Cass. nn. 5844/16, 26102/15, 16926/15, 13767/12, 6935/11, 12236/10). In simili casi si impone dunque l’integrazione del contraddittorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, stante la nullità assoluta del giudizio, per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. s.u., n. 14815/08; Cass., sez. 5, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).

4. Pertanto, non avendo il giudice d’appello provveduto alla riunione con i ricorsi dell’accomandatario A.M. (dando altresì atto dell’assenza di ricorso del socio I.N.), va disposto l’annullamento con rinvio al giudice di prime cure, ex art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., s.u. n. 3678/09; Cass. sez. 5, nn. 12547/15, 7212/15, 18127/13, 5063/10, 138825/07) ai fini della rinnovazione ab origine del giudizio di merito. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale, per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta per la rinnovazione del giudizio. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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