Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49916 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49916 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO FRANCESCO N. IL 19/01/1973
avverso la sentenza n. 1155/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.145 ricorrente D’AMICO Francesco
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, emessa nei
suoi confronti quale responsabile del delitto di cui all’art. 624 – bis cod.pen.
commesso in Roma il 7 giugno 2012, deducendo la violazione dell’articolo 129
pur sussistendone i presupposti.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.proc.pen. perché
il motivo è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è consentito
all’imputato,una volta concluso e ratificato l’ accordo ex art. 444 cod.proc.pen.,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 dello
stesso codice, senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa
delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, in difetto di ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.
cod.proc.pen. per non avere il giudice pronunciato sentenza di proscioglimento