Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49911 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49911 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL POPOLO MARCHITTO VINCENZO N. IL 09/01/1969
avverso la sentenza n. 1617/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.135 ricorrente DEL POPOLO MARCHITTO Vincenzo
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme in entrambi i gradi del giudizio di
strada, commesso in Cairo Montenotte il 23 febbraio 2008 e condannato alla
pena di mesi OTTO di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda – ha interposto
ricorso per cassazione per tramite del difensore,chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché
proposto per vizi di violazione della legge sostanziale e processuale e per vizi
motivazionali, manifestamente infondati.
Osserva in primo luogo il Collegio come la Corte d’appello di Genova abbia
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato, in legittima applicazione
della normativa di riferimento, in relazione alla conferma del diniego delle
attenuanti generiche a fronte dei due precedenti specifici riportati
dall’imputato: circostanza ex se logicamente incompatibile con una valutazione di
soggettiva meritevolezza con diretta ed incontestabile incidenza anche agli
effetti del diniego della sostituzione della pena detentiva, giusta il combinato
disposto degli artt. 133 cod.pen. e 53 della legge n. 689 del 1981.
L’argomentazione appare del pari ragionevolmente persuasiva al fine di
escludere qualsivoglia riduzione della pena a fronte della indubbia gravità del
fatto, atteso il gradiente dell’etilemia accertato in 2,59 gr./I., alla prima prova ed
in 2,66 gr./I, alla seconda. L’avvenuta concessione al prevenuto della
sospensione condizionale della pena per due volte è risultata legittimamente
preclusiva dell’ulteriore applicazione della stessa.
Deve altresì rilevarsi che la Corte d’appello ha del tutto correttamente escluso la
nullità dell’alcooltest ( sul quale si fonda l’accusa ) per la pretesa violazione del
disposto dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all’art. 354 cod. proc.
pen., trattandosi di atto urgente ed indifferibile al quale il difensore ha diritto di
assistere senza esser preventivamente avvisato, a norma di quanto dispone
l’art.356 cod. proc. pen. ( cfr. Sez. 6 n. 26717 del 2003). Ed invero,secondo il
consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr.
Sez. 4 n.2584 del 2006 rv.236007; Sez. 4.27736 del 2007; Sez. 4 n.45622 del
2009; Sez. 4 n.1392 del 2011) il mancato avvertimento rivolto a colui che
viene sottoposto ad alcooltest della facoltà di farsi assistere da difensore di
merito, del reato di cui all’art. 186, comma 2° lett. c) e comma 2-bis cod.
fiducia dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi
dell’art.182 comma secondo cod. proc. pen., deve essere eccepita prima del
compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo,
senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento di guisa
che,in difetto, trattandosi di nullità a regime “intermedio”, la stessa deve
ritenersi sanata. Nel caso di specie, del tutto legittimamente la Corte distrettuale
ha ritenuto sanata la dedotta nullità siccome tardivamente eccepita per la prima
volta nel giudizio di primo grado dopo la verifica della costituzione delle parti
conclusione delle indagini ovverosia due anni prima dell’udienza in cui si fece
luogo al rilievo della nullità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, di costui:cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000, 00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.
nonostante l’avvenuta notifica all’imputato il 21 aprile 2008, dell’avviso di