Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24687 del 02/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14665/2015 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO
CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA MARGHERITA ALCIATI giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SOLER SNC DI C.S. & C., in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO
ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO ZANNIER giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.M.L., R.F., V.M.,
R.E., V.R., Z.S., Z.P. eredi di
R.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 221/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del
10/03/2015, depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato Angelo Colucci (delega avvocato Maria Margherita
Alciati) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Soler s.n.c. in relazione all’azione revocatoria ordinaria promossa da B.R., rilevando che il termine quinquennale di cui all’art. 2903 c.c., era scaduto il (OMISSIS), mentre la notificazione dell’atto di citazione – pur avviata in data 11.6.2008 – si era perfezionata il 21.6.2008 (per compiuta giacenza della relativa raccomandata).
La B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la Soler s.n.c. di C.S. e C..
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2903 e 2943 c.c. e dell’art. 140 c.p.c., assumendo che “l’interruzione precauzionale dell’azione revocatoria, quale manifestazione della volontà di far valere il diritto sostanziale sotteso, deve ritenersi validamente compiuta per il notificante con la tempestiva consegna dell’atto interruttivo all’ufficiale giudiziario”.
Il motivo è fondato alla luce del principio espresso – proprio in materia di azione revocatoria – da Cass., S.U. n. 24822/2015, secondo cui “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario”.
Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite”.
A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (rilevando che nella relazione è stato erroneamente trascritta l’espressione “interruzione precauzionale”, anzichè “interruzione prescrizionale”).
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016