Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24708 del 02/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 02/12/2016), n.24708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27515-2015 proposto da:
ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini della
legge;
– ricorrente non costituito –
contro
OXANET SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI, 10,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FULVIO SARZANA DI S.
IPPOLITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIACOMO LISI, giusta procura speciale in allegato al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Nonchè da:
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1141/2015 del TRIBUN di LECCE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 27515/15 proposto da M.R. nei confronti di Oxanet Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento n. 1141/2015 del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria nei confronti di Oxanet Spa per violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Si è costituita la Oxanet Spa per dimostrare l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione nei termini di legge.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 8.04.16.
Il Cons. relatore”.
Considerato:
che la Oxanet srl,nel costituirsi, ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata dalla ricorrente (Trib. Lecce 1141/15); che tale ricorso appare inammissibile in quanto la Oxanet era risultata totalmente vincitrice nel giudizio innanzi al tribunale e non ha quindi interesse all’impugnazione;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso principale va dichiarato improcedibile mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso principale ed inammissibile quello incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio in favore di Oxanet srl liquidate in Euro 2500,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti del doppio dei contributi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016