Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24665 del 02/12/2016
Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24665
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29606-2011 proposto da:
ACISMOM – ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE DI MALTA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GERMANICO, 172, presso lo studio dell’avvocato PIERGIOVANNI
ALLEVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER
LUIGI PANICI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4727/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/06/2011 r.g.n. 7759/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA, che ha concluso per: cessazione materia del
contendere in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4727/2011, depositata il 14 giugno 2011, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame di ACISMOM – Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, respingeva la domanda di pagamento della 13ma mensilità e della indennità sostitutiva di ferie non godute proposta da M.F.; confermava nel resto l’impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato sussistente tra lo stesso M. e l’Associazione un rapporto di lavoro subordinato dal 5 settembre 1971 alla data del recesso, con la condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ACISMOM con quattro motivi.
Il lavoratore ha resistito con controricorso.
Nella pendenza del giudizio è stato depositato verbale di transazione giudiziale in data 27 gennaio 2012 avanti alla Corte di appello di Roma.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal prodotto verbale di transazione in data 27 gennaio 2012 risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto nel presente giudizio e ad ogni altro fra le stesse esistente in conseguenza del rapporto di lavoro tra il M. e l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, dandosi reciprocamente atto, in coerenza con il verbale stesso, dell’intervenuta definizione di ogni controversia, non avendo più nulla a pretendere l’uno dall’altra, e dell’abbandono delle fasi giudiziali ancora aperte, con esclusione del ricorso preventivo di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite di questa Corte (e peraltro con la precisazione che l’esito di tale ricorso non è idoneo a incidere in alcun modo sui rapporti fra le parti quali definiti globalmente in sede di transazione).
Ne consegue che fra le parti è venuta a cessare la materia del contendere.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, se ne deve disporre l’integrale compensazione, stante l’accordo raggiunto dalle parti anche su tale punto.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016