Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26857/11 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.V.D., D.V.M. e D.V.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 241/24/10 della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce, depositata il 27
settembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24
novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il collegio autorizza la motivazione semplificata non essendo necessaria alcuna particolare attività nomofilattica.
2. Con l’impugnata sentenza n. 241/24/10 depositata il 27 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce confermava la decisione n. 138/01/00 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso promosso dai fratelli D.V.D., D.V.M. e D.V.P. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di donazione n. (OMISSIS) determinata dall’ufficio semplicemente a seguito di attribuzione della rendita agli immobili oggetto di liberalità – e avendo i contribuenti ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, comma 1, conv. con modif. in L. 13 maggio 1988, n. 154, optato per la cosiddetta “valutazione automatica” – questo perchè secondo la CTR anche l’impugnato avviso di liquidazione emesso a seguito di “valutazione automatica” non poteva comunque essere “un atto privo totalmente dell’obbligo di motivazione”.
3. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione – mentre gli intimati contribuenti non presentavano difese – senza aver versato in atti la prova della notifica con la conseguente inammissibilità del primo e senza quindi doversi provvedere a regolare le spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016