Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49660 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49660 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIK GENNARO ALIAS.. N. IL 10/11/1979
avverso la sentenza n. 4970/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
e-
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal gup del Tribunale di Torino in data 27.3.13 per reati di
resistenza, lesioni aggravate, danneggiamenti aggravati,
fisicamente individuato) a mezzo del difensore avv. M. Almondo,
deducendo vizi di motivazione per la mancata applicazione
dell’art. 129 c.p.p..
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da
quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.
P .Q.M.
evasione, ricorre l’imputato DRAGUTINOVIC GENNARO (sedicente ma
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.13