Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25171 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10050-2012 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso

l’avvocato CARLA RIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO

CICCHETTI, FRANCESCO ANDREOTTOLA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA (AV), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERSONE 91, presso

l’avvocato GENOVEFFA PETRUZZIELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROCCO LEONARDO ANTONIO CONTARDO, giusta procura

speciale autenticata dal Segretario Comunale del COMUNE il

12.12.2012;

– resistente –

avverso la sentenza n. 193/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 193/2012, notificata il 6 marzo 2012, con la quale il giudice del gravame – riformando la sentenza di prime cure, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 509/2007, con il quale era stato ingiunto al Comune di San Nicola Baronia il pagamento della somma di Lire 37.447.500, oltre interessi e spese, a favore di R.L., a titolo di saldo del contributo per la ricostruzione di un fabbricato rurale, danneggiato dal sisma del 1980 – aveva ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dalla L. n. 32 del 1992 per l’erogazione di una integrazione del contributo in questione, richiesta dalla medesima nel 1995. Il ricorso è articolato in sei motivi. L’ente pubblico non ha svolto attività difensiva.

2. I primi cinque motivi del ricorso sono infondati.

2.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto insussistente – in forza della L. n. 32 del 1992, art. 3 – il suo diritto a percepire l’integrazione del contributo richiesta nel 1995, sebbene il suo diritto sarebbe insorto già con i decreti del sindaco del Comune di San Nicola Baronia nn. 1/1984 e 1 bis/1985, emessi ai sensi della L. n. 219 del 1981, nonchè in forza del parere della Commissione di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 1 in data 22 gennaio 1996, e della Det. n. 2 del 1999 del responsabile dell’area tecnica, che avrebbe liquidato in Lire 98.407000 la somma definitiva assegnabile, il cui saldo di Lire 37.447.500 non sarebbe stato ancora corrisposto alla R..

2.2. Senonchè, va – per contro – osservato che la L. 23 gennaio 1992, n. 32, art. 3, comma 2, che ha fissato inderogabili criteri di priorità nella distribuzione delle risorse disponibili per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, si riferisce esclusivamente alle disponibilità finanziarie di cui alla medesima L. n. 32 del 1992, art. 2, comma 4, precedente finalizzate alle esigenze abitative, ossia agli importi riservati dal CIPE, nella misura dell’ottanta percento degli stanziamenti disponibili, per completare l’opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici, rispetto alle quali i predetti criteri di priorità si applicano indipendentemente dal momento di approvazione della pratica e, quindi, anche nel caso in cui il decreto sindacale di indicazione del contributo sia intervenuto in assenza di disponibilità finanziarie. Per contro, rispetto alle disponibilità riconducibili ai finanziamenti di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, resta applicabile il criterio cronologico precedentemente vigente (Cass. 16750/2014). Vanno tenuti distinti, dunque, i requisiti e le priorità a suo tempo previsti dalla L. n. 219 del 1981 da quelli inderogabili previsti dalla L. n. 32 del 1992, applicabile alla fattispecie concreta, atteso che l’istanza di liquidazione dell’integrazione del contributo è stata proposta dalla R. nel 1995.

2.3. Ebbene, la sentenza di appello ha accertato, al riguardo, che la ricorrente “ha interamente percepito i contributi liquidati in suo favore ex L. n. 219 del 1981”, sicchè non possono trovare applicazione le previsioni della L. n. 219 del 1981 nè quelle di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, anche con riferimento ai coltivatori diretti tra i quali la deducente rientrerebbe; questione, questa, che peraltro che non risulta neppure proposta in appellò, ed in ordine alla quale la prova della qualità di coltivatore diretto non è stata fornita neppure in questa sede mediante trascrizione o allegazione dei relativi documenti, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. La decisione impugnata ha, dipoi, accertato che la R. “non fu inclusa negli elenchi dei beneficiari redatti dal Comune ai sensi della L. n. 32 del 1992, per carenza dei requisiti prescritti”, e tale statuizione non risulta smentita, in questa sede, da una contraria allegazione fondata su comprovati elementi documentali trascritti o allegati al ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2.

3. Dal rigetto delle precedenti censure, resta assorbito il sesto motivo (riproposizione dell’appello incidentale relativamente agli interessi sulle somme dovute dal Comune).

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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