Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25220 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 862-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,
presso lo studio dell’avvocato LINDA LONGO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CARLO MONDI, FRANCO LATTI, GIAN ENRICO BARONE giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 110/11/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.R.D., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP, versata negli dal 2004 al 2008, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, riconosceva il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata entro 48 mesi dalla stessa domanda di rimborso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale non era dotata di autonoma organizzazione, non essendo, all’uopo, rilevante l’ausilio di una impiegata part time.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
L’Agenzia delle Entrate, con atto depositato il 27.9.2016, rilevato di avere riesaminato la posizione del contribuente e di avere riconosciuto il diritto al rimborso IRAP per gli anni 2006, 2007 e 2008, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuta meno integralmente la materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente è opportuno evidenziare che, a fronte della decisione di primo grado non appellata sul punto (come dato atto dalla stessa C.T.R. e incontestato tra le parti), da un canto il contribuente è definitivamente decaduto dal diritto al rimborso delle somme versate, a titolo di IRAP, anteriormente alla data del 18 giugno 2004 e dall’altro l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso limitatamente alle annualità 2006, 2007 e 2008; rinuncia che, pertanto, non copre tutte le annualità oggetto di contenzioso, residuando l’annualità 2005.
Il mezzo di ricorso, prospettante violazione di legge, mentre per le annualità oggetto dell’atto di rinuncia va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per l’annualità residua, ancora in giudizio, è, invece, infondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, infatti, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di tali principi la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto irrilevante ai fini impositivi l’impiego di una dipendente part time svolgenti mansioni esecutive, rimane esente da censura con conseguente rigetto del ricorso.
La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016