Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25107 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25107
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24778-2011 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BENEDETTO MARROCCO
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 19 rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 100/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARROCCO che deposita attestato
dell’OAVV. S. Maria C. Vetere ad effettuare le notifiche ai sensi
della L. n. 53 del 1994 e nel merito insiste per l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e in
subordine il rigetto.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
M.V. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla omessa parziale dichiarazione dei redditi percepiti in virtù di contratti di locazione di fabbricati per l’anno di imposta 2004. La C.T.R. compensava tra le parti le spese del giudizio stante “la complessità interpretativa degli aspetti di fatto e di diritto”.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere il giudice di appello posto a carico dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 per avere la C.T.R. compensato tra le parti le spese del giudizio, pur non sussistendo soccombenza reciproca nè concorrendo gravi ed eccezionali ragioni. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio.
I suddetti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
In tema di contenzioso tributario, sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, nella formulazione ratione temporis applicabile, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Tale ultima disposizione, emendata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, stabilisce che il giudice può compensare tra le parti le spese del giudizio, oltre che in caso di reciproca soccombenza, nell’ipotesi in cui concorrono “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”; la norma si applica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati (come quello di specie, proposto con ricorso dell’1.12.2009) dopo il 4.7.2009.
Tanto premesso, osserva la Corte come le ragioni poste nella sentenza impugnata a fondamento della disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio non soddisfino il precetto normativo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non avendo la C.T.R. specificato in motivazione, in modo espresso e con riferimento alla fattispecie concreta, le “gravi ed eccezionali ragioni” che avevano determinato, nella totale soccombenza dell’amministrazione finanziaria, la compensazione delle spese del giudizio, limitandosi – per contro – ad affermare, con formula del tutto generica, che “data la complessità interpretativa degli aspetti di fatto e di diritto, si ritiene equo compensare le spese del giudizio”.
2. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016