Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25218 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21183//2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico, in persona
del Responsabile della Direzione Affari Legali di Poste italiane
spa, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo
studio dell’avvocato MARIA LINA GALANTE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNA TERESA LAURORA, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FILIPPO NICOLAI
22, presso lo studio dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BOLDRINI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata l’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Dora De Rose (delega verbale avvocato Galante)
difensore della ricorrente che che ha chiesto la rinuncia del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato, nella cancelleria della Corte, verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in sede sindacale in data 23 ottobre 2015, depositato presso la cancelleria di questa Corte dalla ricorrente società.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016