Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25319 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27902-2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI

112, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PARENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA POMERO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

Q.V. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMINE MAIORANO giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 286/2014 del GIUDICE DI PACE di CUNEO, emessa

il 13/08/2014 e depositata il 23/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Cuneo, nel decidere sull’opposizione a precetto proposta dal debitore G.M. nei confronti della creditrice Q.V., ha rigettato l’opposizione ed ha compensato le spese di lite.

Il ricorso principale è proposto con un motivo.

La Q. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo.

Il ricorso principale è inammissibile, avuto riguardo al disposto dell’art. 339 cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1 essendo il provvedimento impugnato una sentenza del giudice di pace pubblicata dopo l’entrata in vigore di tale modifica (cfr. Cass. S.U. 18 novembre 2008, n. 27339).

Nè a diversa conclusione si può pervenire avuto riguardo all’oggetto del giudizio.

Il giudice a quo non ha espressamente qualificato l’azione del debitore G. come opposizione all’esecuzione, ma si è limitato ad indicarla genericamente come opposizione “a precetto”.

Allora spetta a questa Corte, quale giudice ad quem, qualificare la domanda al fine di verificare l’ammissibilità del ricorso straordinario (cfr., tra le altre, Cass. n. 26919/09, nel senso che, ove si ritenga che il potere di qualificazione della domanda non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione).

Si ritiene che la sentenza qui impugnata sia stata pronunciata dal giudice di pace ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, e che il giudizio debba essere qualificato come opposizione all’esecuzione. L’opposizione del debitore ha infatti riguardato l’idoneità del titolo esecutivo – costituito da un’ordinanza data dal Presidente del Tribunale in sede di separazione dei coniugi – a fondare l’azione esecutiva per ottenere il rimborso pro-quota delle spese straordinarie sostenute da uno dei coniugi nell’interesse delle figlie minori. Non vi sono dubbi che la doglianza dell’opponente attenga all’an dell’esecuzione.

Quindi, va fatta applicazione del principio, affermato da questa Corte anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per il quale “Ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2” (Cass. ord. n. 17321/11 e numerose altre successive).

Poichè la sentenza del Giudice di Pace di Cuneo è stata pubblicata il 23 agosto 2014 avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello.

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

Per le stesse ragioni va dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, i ricorsi, principale ed incidentale, vanno dichiarati inammissibili.

La soccombenza reciproca rende di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi, principale ed incidentale, li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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