Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25339 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016), n. 25339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19485/2015 proposto da:
D.P.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO RUSSO, in virtù di mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 57/2015 del TRIBUNALE di PAVIA, emessa il
25/11/2014 e depositata il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSITTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. E’ impugnata per cassazione la sentenza 21.1.2013 n. 57 con cui il Tribunale di Pavia, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da D.P.P.G. nei confronti della UnipolSai s.p.a., avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale.
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, senza invocare formalmente alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., deduce che il Tribunale avrebbe malamente valutato alcune delle prove raccolte, e trascurato di valutarne altre.
3. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove: censura ovviamente non prospettabile in questa sede, giusta la previsione di cui all’art. 360 c.p.c..
4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’intimata.
5. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.P.P.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016