Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25583 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22118/2015 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA COMINI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 296/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 23/01/2015 e depositata il

16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente S.C., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 296/25/2015, depositata il 16 febbraio 2015, con la quale, è stato accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP che aveva accolto la domanda di rimborso Irap formulata dalla contribuente.

La CTR, richiamati i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2001 in materia Irap, dopo aver affermato di ritenere che nella fattispecie in esame l’appello dell’Ufficio dovesse esser respinto e che nel caso di specie l’apporto organizzativo fornito rientrasse nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, affermava non competesse alla contribuente alcun rimborso Irap e nel dispositivo accoglieva l’appello dell’Agenzia.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), deducendo l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Il motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Ed invero nella motivazione la CTR dapprima afferma: “Tutto ciò premesso e considerato, per quanto attiene la fattispecie in esame ritiene che l’appello vada respinto “e rileva che gli elementi di cui avvale la contribuente rientrano “nel minimo indispensabile di organizzazione per l’esercizio dell’attività professionale, affermando poi subito dopo “si ritiene pertanto non competa alla contribuente alcun rimborso Irap” ed ancora “di nessuna influenza hanno le affermazioni dell’appellante circa il mancato incremento dei profitti”.

Nel dispositivo si dispone, infine, l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio.

Appare dunque configurabile la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza – la quale, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione – non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (e Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014 e Cass. 11299/2011).

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle

spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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