Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25588 del 13/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.13/12/2016), n. 25588
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22723/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EUBIOS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
PATERNO’ RADDUSA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITO BRANCA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1796/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, emessa il
31/03/2015 e depositata il 29/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un solo motivo, nei confronti di Eubios scarl, che si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1796/16/2015, depositata il 29 aprile 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento di revoca del credito d’imposta di 105.284,00, relativo agli anni 2004, 2005 e 2006 con il quale era stata accertata una maggiore imposta Ires a carico della contribuente, in conseguenza del mancato riconoscimento, D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 6, dell’aliquota dimezzata.
La CTR ha ritenuto che l’ulteriore credito d’imposta introdotto dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, per favorire gli incrementi occupazionali nei territori di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, tra i quali rientrava la Sicilia, non erano soggetti al limite c.d. “de minimis” (100.000,00 Euro nel triennio).
Il giudice di appello, in particolare, rilevava che con il DL. n. 10 del 2007, conv. nella L. n. 47 del 2007, era stato modificato l’art. 1, comma 8, prevedendosi espressamente che gli incentivi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63, sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo della regola del “de minimis”, con la conseguenza che detti aiuti per lavoratori svantaggiati non erano soggetti ad alcun limite di spesa, ed erano dunque cumulabili con altri aiuti di Stato.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 63, nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’applicabilità nel caso di specie del limite c.d. de minimis, in forza del richiamo alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, contenuto nella L. n. 289 del 2002, art. 63.
La censura appare fondata.
Ed invero, come questa Corte ha già affermato, in tema di agevolazioni fiscali, la L. n. 289 del 2002, art. 63, ha mantenuto fermo il limite comunitario “de minimis”, che deve ritenersi valevole anche le cooperative sociali (cfr. Cass. 22134/2014), per cui il credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate è cumulabile con ulteriori benefici eventualmente concessi dall’ordinamento comunitario, purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio, mentre non ha alcuna incidenza l’esclusione dal cumulo, prevista dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 46 del 2007, che riguarda solo gli aiuti nazionali concessi in misura superiore al suddetto limite e non l’ulteriore credito d’imposta legislativamente determinato in misura ad esso corrispondente (Cass. 16734/2015).
Rilevato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.
Considerata la peculiarità della questione, in relazione alla qualità soggettiva della contribuente (cooperativa sociale) sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
PQM
Cassa la sentenza impugnata, e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016