Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25702 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26380-2011 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PRATI

FISCALI 221, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ALESSANDRINI, che

la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimato –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 197/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Concessionario alla riscossione Equitalia Gerit SPA, fondato su un motivo, P.A. impugna la sentenza n. 197/10/11 della Commissione Tributaria del Lazio, depositata il 07.07.2011 e non notificata, che in riforma della decisione di primo grado, ha confermato l’intimazione di pagamento emessa dalla Gerit per omesso versamento IVA e accessori per l’anno di imposta 1988, ritenuto inammissibile il ricorso originario perchè proposto esclusivamente nei confronti della Agenzia delle entrate e non del Concessionario, avverso il quale avrebbero dovuto essere sollevate le eccezioni in merito all’intimazione di pagamento, alla notifica della cartella di pagamento ed agli atti pregressi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Gerit, che non risulta essere stata parte delle precedenti fasi di giudizio.

1.3. Unico motivo – Si denuncia la erroneità della decisione della CTR per avere ritenuto che il soggetto legittimato passivo della controversia era la Gerit, laddove, a parere della ricorrente questi era da individuare nell’Agenzia delle entrate che non aveva rispettato i termini di notifica al contribuente.

1.4. Il motivo è fondato e va accolto.

1.5. Secondo un principio consolidato “Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria (…). La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (C. Cass. S.U. sent. n. 16412/2007, Cass. n. 9762/2014).

1.6. Nel caso in esame, la CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio, escludendo la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate.

2.1. Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lazio, che dovrà precedere a nuovo esame della controversia, ritenuta la legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria.

2.2. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà al riesame ed alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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