Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25753 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10581/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
D.S.R., C.F. (OMISSIS), ZAFFIRO HOLDING S.P.A. C.F.
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 609/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 15/10/2014 R.G.N. 345/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato DE SOCIO GIANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 609/14 pronunciando sulla domanda proposta dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di D.S.R. e della Zafiro Holding spa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n. 609/14, in parziale riforma della sentenza appellata, riduceva le sanzioni (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9, 11 e 15, per avere conferito incarico per lo svolgimento di prestazioni infermieristiche a B.D., dipendente dell’ASUR (OMISSIS), senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e senza successiva comunicazione dei compensi) irrogate con l’ordinanza ingiunzione n. 66447/2010/ACT/T5, emessa dall’Agenzia delle entrate di Ancona, all’importo di Euro 1.226,58.
2. La Corte di Appello, in particolare, affermava che l’omessa comunicazione dei compensi era assorbita dall’omessa richiesta di autorizzazione, e quindi ricompresa nella sanzione prevista per la prima omissione.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’Agenzia delle Entrate, prospettando un motivo di ricorso.
4. D.S.R. e Zafiro Holding spa sono rimasti intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, in data 14 settembre 2016.
2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9, 11 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha ridotto la sanzione irrogata alla Cooperativa ritenendo che la mancata comunicazione dei compensi fosse assorbita dalla mancata comunicazione di autorizzazione.
Ed infatti, ad avviso dell’Agenzia si tratterebbe di due distinte sanzioni.
3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato, in ragione di quanto statuito dalla Corte costituzionale e da questa Corte, come di seguito precisato.
Con la sentenza n. 98 del 2015, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso principale per cassazione, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15, nella parte in cui prevede che “I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9”.
Il Giudice delle Leggi ha tra l’altro statuito “La sanzione, in altri termini, per la violazione di un obbligo che appare del tutto “servente” rispetto a quello relativo alla comunicazione del conferimento di un incarico – previsto in funzione delle esigenze conoscitive della pubblica amministrazione, connesse, come si è più volte sottolineato, al funzionamento della anagrafe delle prestazioni, tenuto anche conto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, ad opera della L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 42, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) viene a sovrapporsi irragionevolmente – perequando fra loro situazioni del tutto differenziate, per gravità e natura – a quella prevista per la violazione di un obbligo di carattere sostanziale”.
Questa Corte, con la sentenza Cass. 13474 del 2016 ha, quindi, già affermato che in materia di sanzioni amministrative, l’omessa comunicazione dei corrispettivi per l’espletamento di incarichi non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza non è soggetta alla sanzione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15, attesa l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma (Corte cost. n. 98 del 2015) per essere la condotta già ricompresa nel divieto di conferimento di incarichi senza autorizzazione, risolvendosi la sua autonoma sanzionabilità in una duplicazione raccordata ad un inadempimento meramente formale.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
5. Nulla spese essendo rimaste intimate le controparti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016