Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25653 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6066-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/22/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA;

udito l’Avvocato Maria N. Melchionna (delega Avvocato Berliri), per

il controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.E.C.B., revisore contabile e consulente aziendale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 e 2000, e di altra istanza relative alle annualità dal 2001 al 2005, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso le decisioni di primo grado sfavorevoli, affermava il diritto del contribuente al chiesto rimborso, rilevando che dall’esame degli atti non risultavano elementi di tale entità da configurare l’esistenza di una, sia pur minima, organizzazione ed aggiungendo che l’Ufficio, peraltro, non aveva fornito elementi che potessero dimostrare l’esistenza di una autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza ricorre, con tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo vigente ratione temporis) l’insufficienza della motivazione, è fondato.

La motivazione posta dal giudice di appello, a fondamento della sua decisione, è, infatti, insufficiente laddove limitandosi ad affermare l’insussistenza di elementi (ammortamenti, spese relative agli immobili, compensi corrisposti a terzi, consumi etc) di tale entità da configurare l’esistenza di una, sia pur minima, autonoma considerazione non qualifica e non specifica, alla luce degli elementi fattuali emergenti in atti (quali quelli riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) e della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016), l’entità delle spese al fine dell’esclusione del presupposto impositivo.

2. Anche il secondo motivo è fondato laddove è orientamento costante di questa Corte quello per cui in caso di istanza di rimborso l’onere probatorio grava sul contribuente.

3. Il terzo motivo, con il quale si deduce omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è, invece, inammissibile, trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta in sede di controdeduzioni all’atto di appello, correttamente non esaminata dalla Commissione tributaria regionale (cfr. Cass. 14231/15).

4. Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale affinchè provveda al riesame e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA