Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25789 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 30/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10559 – 2012 R.G. proposto da:

M.G., – c.f. (OMISSIS) – L.V.R. – (OMISSIS) –

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale per scrittura

privata autenticata in data 27.12.2013 dall’avvocato Mariagrazia

Caruso ed elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO – (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Acireale, al corso Sicilia, n. 6, presso lo studio dell’avvocato

Francesco Barbagallo, che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 154 dei 26.1/1.2.2012 della corte d’appello di

Catania;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 26.4.1999 M.G. e L.V.R. citavano a comparire innanzi al pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre, il condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS).

Esponevano che erano proprietari, il M. per la quota di 4/5, la L.V. per la quota di 1/5, nonchè, costei, titolare del diritto di abitazione di un appartamento e di un garage ricompresi nello stabile condominiale; che negli anni precedenti il condominio in uno spazio di sua pertinenza aveva realizzato una muratura a chiusura della parte sottostante il ballatoio di proprietà del condominio “(OMISSIS)”; che la muratura impediva al garage di loro proprietà di ricevere aria e luce attraverso la finestra posta al di sotto del ballatoio; che la muffa e l’umidità conseguentemente determinatesi avevano sin dal 1996 reso inagibile il garage e danneggiato tutto ciò che vi era riposto.

Chiedevano che il condominio fosse condannato ad eliminare la muratura e a risarcire i danni da essi attori sofferti.

Costituitosi, il condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS) deduceva che in nessun modo aveva modificato lo stato dei luoghi.

Instava per il rigetto della domanda con il favore delle spese.

All’esito dell’istruzione probatoria con sentenza n. 150/2005 il giudice adito accoglieva in parte la domanda, condannava il condominio convenuto all’abbattimento della muratura, rigettava la domanda risarcitoria, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava il condominio a pagare agli attori la residua metà.

Interponevano appello M.G. e L.V.R..

Resisteva il condominio; esperiva altresì appello incidentale in ordine alla disposta condanna alle spese nella misura di 1/2.

Segnatamente eccepiva l’inammissibilità della domanda dagli appellanti formulata ex novo in seconde cure e finalizzata ad ottenere la condanna alla eliminazione delle cause dell’umidità.

Con sentenza n. 154 dei 26.1/1.2.2012 la corte d’appello di Catania rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale e condannava gli appellanti principali alle spese del grado.

Esplicitava, la corte di merito – in ordine al motivo di gravame con il quale gli appellanti principali avevano censurato il primo dictum nella parte in cui aveva respinto la domanda risarcitoria ed in particolare aveva recepito le conclusioni del c.t.u. senza tener conto dei loro rilievi critici, sicchè si sarebbe imposto il richiamo a chiarimenti del consulente – che l’ausiliario d’ufficio aveva adeguatamente acclarato che l’umidità presente nel garage era “determinata da infiltrazioni provenienti dai terrapieni condominiali a contatto con i muri e da risalita proveniente dalle fondazioni del fabbricato” e “tali motivate conclusioni devono essere condivise” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Esplicitava per altro verso che, in considerazione della modesta rilevanza dell’appello incidentale, le spese del grado erano da porre integralmente a carico degli appellanti principali; che, in considerazione del complessivo tenore della domanda risarcitoria in prime cure esperita dal M. e dalla L.V., il valore globale della controversia era compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 25.900,00.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso M.G. e L.V.R.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c.; l’omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Deducono che la corte distrettuale non ha enunciato adeguatamente le ragioni per cui ha reputato di condividere in toto le risultanze della c.t.u. di prime cure pur al cospetto del “fatto nuovo”, ascrivibile esclusivamente al condominio, che aveva comportato la modifica dello stato dei luoghi oggetto dell’indagine tecnica e che si era concretato nella “eliminazione della struttura (…) che non solo aveva occluso la finestra del garage, ma aveva anche occultato il differente percorso della tubazione in pvc” (così ricorso, pag. 34).

Deducono più esattamente che il condominio ha totalmente modificato il tracciato dell’impianto di canalizzazione delle acquee pluvie, che in precedenza scaricava nel terrapieno a ridosso del garage di essi ricorrenti, ed in tal guisa ha eliminato la causa delle infiltrazioni di umidità, evidentemente riconoscendo, “di fatto, come la causa delle infiltrazioni d’acqua fosse imputabile al precedente percorso della tubazione” (così ricorso, pag. 36).

Deducono che di tale comportamento extraprocessuale la corte territoriale non ha tenuto conto nè ha ritenuto, alla luce delle perspicue, dettagliate e specifiche contestazioni mosse all’operato del c.t.u., di disporne la convocazione a chiarimenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c.; l’omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia; il vizio di extrapetizione.

Deducono che la loro richiesta di condanna del condominio appellato “alla eliminazione della struttura” (così ricorso, pag. 36) non era affatto nuova.

Deducono segnatamente che, in dipendenza dell’eliminazione da parte del condominio della causa delle infiltrazioni di umidità, la corte “ha statuito su di un petitum rinunciato ed al quale gli appellanti non potevano aver interesse alcuno (…) con (…) gravose conseguenze (…) ai fini del chiesto indennizzo e ai fini della statuizione sulle spese di giudizio” (così ricorso, pag. 38).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.; l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in relazione alla statuizione sulle spese di giudizio.

Deducono che la corte catanese ha respinto in toto l’appello incidentale e ciò nondimeno con motivazione palesemente incongrua ha posto le spese di lite interamente a carico degli appellanti principali; che al contempo la corte siciliana ha ingiustificatamente ridotto “la portata dell’appello solo al tema del condannatorio parziale alle spese di giudizio” (così ricorso, pag. 43).

Deducono altresì che ha errato la corte di seconde cure allorchè ha determinato il valore della domanda come compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 25.900,00, atteso che anche in appello la richiesta di condanna era stata circoscritta nei limiti di Euro 3.098,74; che d’altra parte, in sede di determinazione del valore della controversia, occorreva tener conto che talune “domande erano state, in parte assorbite e in parte rinunciate” (così ricorso, pag. 44).

Si puntualizza preliminarmente che per nulla attiene al procedimento de quo agitur, iscritto al n. 10559/2012 R.G. e scaturito, appunto, dal ricorso esperito da M.G. e da L.V.R. avverso la sentenza n. 154 dei 26.1/1.2.2012 della corte d’appello di Catania, il controricorso con ricorso incidentale proposto da L.V.R. avverso la sentenza n. 314 dei 16.2/23.2.2012 della medesima corte d’appello catanese, controricorso in relazione al quale figurano quali controparti M.G. e G.S. ed afferente alla promessa di vendita che M.G., coniugato in regime di comunione dei beni con G.S., ebbe a siglare con L.V.R. con scrittura del (OMISSIS).

Immeritevole di seguito è il primo motivo di ricorso.

Si rimarca che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce a questa Corte non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rimarca in particolare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rimarca di conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17-177; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Propriamente la corte distrettuale ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“il nominato c.t.u. ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni”: così sentenza d’appello, pag. 7; “come quanto riferito dal c.t.u. emerga già dall’esame delle fotografie allegate alla sua relazione scritta”: così sentenza d’appello, pag. 9), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (il c. t. u. ha coerentemente “concluso che la causa delle infiltrazioni è da ricercare nella insufficiente impermeabilizzazione delle pareti e delle medesime fondazioni dell’edificio condominiale” – così sentenza d’appello, pag. 8 – sicchè doveva “senz’altro escludersi ogni connessione fra la chiusura della finestrella del garage degli appellanti e le riscontrate infiltrazioni, senza che rilevi in alcun modo la circostanza temporale, peraltro addotta e non provata, relativa alla loro comparsa-: così sentenza d’appello, pag. 9).

Al contempo – ed al di là del rilievo per cui il condominio controricorrente ha disconosciuto di aver “effettuato opere modificative dello stato dei luoghi nel corso del giudizio di appello in spregio a quanto statuito con la sentenza di primo grado” (così controricorso, pag. 4) – la corte territoriale ha univocamente posto in risalto che “nessun accertamento doveva, peraltro, compiersi ad opera del c.t.u. sulla tubazione, apposta all’interno dell’opera in muratura, che aveva comportato la chiusura della finestrella, risultando, per quanto sopra detto, di tutta evidenza la diversa causa delle infiltrazioni” (così sentenza d’appello, pag. 9).

In questi termini a nulla vale dedurre che la corte catanese “non fornisce adeguata spiegazione delle ragioni logiche e giuridiche in virtù delle quali ritiene di dover condividere in toto le risultanze delle c.t.u. di primo grado, pur dinnanzi a fatti nuovi, di sostanziale modifica della situazione dei luoghi oggetto dell’indagine tecnica” (così ricorso, pag. 34); ed, ancora, che “la Corte non ha tenuto conto del comportamento extraprocessuale di parte convenuta che, platealmente, ha ammesso e riconosciuto, di fatto, coma le causa delle infiltrazioni d’acqua fosse imputabile al precedente percorso della tubazione” (così ricorso, pag. 36).

D’altro canto – e pur a prescindere dal rilievo per cui la corte siciliana ha soggiunto che le censure dagli appellanti principali addotte avverso le conclusioni del c.t.u. erano del tutto generiche, giacchè per nulla inerenti alle conclusioni formulate dall’ausiliario e che si era inteso recepire e condividere (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) – questa Corte spiega che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355).

Non merita seguito pur il secondo motivo di ricorso.

Si premette che la corte d’appello ha reputato nuova, siccome non proposta in prime cure, e quindi inammissibile precisamente la domanda degli appellanti principali diretta ad ottenere la condanna del condominio appellato “alla eliminazione delle cause della lamentata umidità”.

La prospettazione dei ricorrenti, secondo cui la corte di merito “è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., allorquando ha respinto la richiesta degli appellanti di condanna del Condominio alla eliminazione della struttura” (così ricorso, pag. 36), non si correla perciò specificamente all’affermazione della corte distrettuale, che, appunto, ha reputato inammissibile la domanda volta “alla eliminazione delle cause della lamentata umidità”.

E del resto il primo giudice già aveva accolto la domanda degli originari attori e condannato “il condominio alla rimozione della chiusura in muratura realizzata lungo il perimetro del ballatoio soprastante la finestra del garage di proprietà M. – L.V.” (così ricorso, pagg. 6 – 7) ed aveva rigettato la domanda risarcitoria.

D’altro canto, dedurre, a sostegno dell’addotta censura, che la domanda non era nuova, “in quanto era stata posta in primo grado, in limine litis, una volta accertata, in corso di indagine tecnica, la presenza della tubazione in pvc” (così ricorso, pag. 36), si risolve in una prospettazione del tutto generica, giacchè in nessun modo dà ragione dell’esatto momento processuale in coincidenza del quale l’asserita per nulla nuova domanda sarebbe stata esperita.

In pari tempo è del tutto incongruo prefigurare un vizio di extrapetizione, assumendo che “la Corte si è pronunciata su una domanda differente da quella di cui alla comparsa conclusionale” (così ricorso, pag. 37). Tanto evidentemente a motivo della funzione illustrativa delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio che la comparsa conclusionale unicamente assolve.

Infine, prospettare che la corte territoriale abbia statuito su di un petitum rinunciato, fonda sull’assunto – per nulla acclarato – dell’esecuzione da parte del condominio di opere di modifica dello stato dei luoghi.

Destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso.

E’ sufficiente, per un verso, reiterare l’insegnamento secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; cfr. Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente).

E’ sufficiente, per altro verso, evidenziare che la corte d’appello ha correttamente determinato il valore della controversia, dando conto puntualmente dei limiti, all’epoca, della competenza ratione valoris del pretore (limiti nel massimo pari ad euro 25.822,84).

Segnatamente in primo grado gli originari attori avevano domandato la condanna del condominio al pagamento della somma di Lire 6.000.000, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, “oltre i danni successivi allo stato non quantificabili per mancato utilizzo del garage; il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria (…) nei limiti della competenza per valore del Pretore adito” (così ricorso, pag. 4).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, M.G. e L.V.R., a rimborsare al controricorrente, condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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