Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25666 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13889-2015 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour
presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA GASPERINI come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata IN
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2357/23/2014 della COMMISSIONE REGIONALE DELLA
TOSCANA SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO, del 26/05/2014 depositata il
03/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
C.G., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2357/93/9014, depositata in data 3/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori irpef, addizionali regionali e comunali, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2009, a seguito di rideterminazione in via analitico – induttiva del reddito d’impresa dichiarato, – e stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere in parte il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, mentre erano fondati i motivi di impugnazione relativi alla mancata imputazione di quota del maggior reddito accertato al collaboratore familiare ed al disconoscimento di alcuni costi, fatturati da un bar al ristorante per somministrazione di caffè, dolci e pasticceria, costi effettivamente inerenti e documentati, con conseguente riduzione dell’accertato, nel resto, l’avviso di accertamento analitico-induttivo era legittimo, attese le “diverse e gravi irregolarità riscontrate dalla verifica contabile” che avevano “costretto a rideterminare i ricavi”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
La ricorrente, avendo presentato, in data 8/11/2016, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai c.d. ruoli “rottamati”, ha depositato, nel novembre 2016, atto di rinuncia al ricorso.
Ne consegue l’estinzione del giudizio.
Tutte le peculiarità della vicenda processuale inducono a compensare integralmente tra parti le spese di lite.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016