Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25808 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12799-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3969/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO del 7/07/2014, depositata il 16/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione affidato a tre motivi la sentenza resa dalla CTR Lombardia meglio indicata in epigrafe che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di S.A., socio unico della società ARS Informatica, sulla base dei maggiori redditi accertati nei confronti della società.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
I tre motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono tutti fondati.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n. 5076 del 2011, n. 9519 del 2009 e n. 7564 del 2003; Cass. 6780/03; Cass. 7564/03; Cass. 16885/03; Cass. n. 18640/2008; Cass. n. 8954/13. Si è ancora ritenuto che la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria non viola il divieto di doppia presunzione, posto che nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale il fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale -Cass. n. 9519/09 -. Ne consegue che la sussistenza di utili extracontabili, in sostanza, costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell’accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali – cfr. Cass. n. 5581/2015 -.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha disatteso i superiori orientamenti ritenendo per l’un verso, che l’accertamento a carico del socio a ristretta base sociale si basava su una doppia presunzione e imponeva, per altro verso, all’ufficio di provare la pretesa fiscale sulla base del “dubbio” posto dal contribuente in ordine alle provenienza delle fatture emesse dalla società. Parimenti fondato risulta il secondo motivo, non avendo al CTR esaminato l’eccezione, formulata in primo grado e riproposta in appello dall’Ufficio, concernente la mancanza dimostrazione da parte del contribuente circa la prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili.
Pertanto, in accoglimento dei tre motivi di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016