Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25826 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24550-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
R.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 81/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della BASILICATA, depositata il 07/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.C., ingegnere, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2002 al 2005, la C.T.R. della Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non rilevando ai fini impositivi la presenza (per soli due anni) di compensi occasionali a terzi o a lavoratori parasubordinati che si quantificano in somme minimali rispetto ai volumi di affari denunziati.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., laddove la Commissione Regionale aveva ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di compensi corrisposti a terzi e di spese per lavoro dipendete, è infondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il reiponsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è immune da censura laddove con accertamento in fatto rimasto incontrastato ha ritenuto, oltre l’assenza di lavoratori dipendenti, l’occasionalità delle prestazioni rese dai terzi o da parasubordinati.
Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016