Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27823 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27823 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 27650 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto

,5

da

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

– ricorrente contro
Fallimento di Sito Pasquale, in persona del curatore
-intimato—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione 2°, depositata in
data 20 febbraio 2008, numero 40;

RG n. 27650/2008
Angelina-Maria Perrino estensore

Data pubblicazione: 12/12/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18
giugno 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paola
Zerman;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

ricorso
Fatto
Pasquale Sito ricevette in data 16 dicembre 2003 la notifica di
un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1998 per
IRPEF, Irap ed Iva, conseguito ad un processo verbale di
constatazione col quale l’ufficio aveva rilevato l’omessa
contabilizzazione di ricavi per lire 237.750.000.
Avverso l’avviso il contribuente propose ricorso in data 14
luglio 2004, intendendo giovarsi della sospensione, fino al 19 aprile
2004, del termine per la proposizione del ricorso, a norma dell’8°
comma dell’articolo 15 della legge numero 289 del 2002, nella
versione da ultimo modificata nonché dell’ulteriore sospensione di
novanta giorni derivante dall’intervenuta proposizione d’istanza di
definizione con adesione.
Il ricorso fu accolto dalla locale Commissione tributaria
provinciale, con sentenza che la Commissione tributaria regionale
ha confermato: sul piano della tempestività, ha ritenuto
l’applicabilità sia della sospensione del termine per la proposizione
del ricorso in difetto di versamenti utili al condono, essendo stato
notificato, alla data dell’I gennaio 2003, data di entrata in vigore
della legge numero 289/2002, un processo verbale di accertamento,
fonte di lite potenziale, sia della sospensione di novanta giorni per
la presentazione di istanza di definizione con adesione; nel merito,
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Angelina-Mari Prr,iqo estensore

generale Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del

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ha affermato la scarsa affidabilità, sul piano presuntivo, del metodo
seguito dall’ufficio.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a tre motivi e deposita nota
spese.
Il contribuente non spiega difese.

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, l°
comma, numero 4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la
violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo numero 546 del
1992 e la falsa applicazione dell’articolo 15, 1° e 8° comma, della
legge numero 289 del 2002, come successivamente modificato,
reputando che la Commissione tributaria regionale abbia errato nel
ritenere il termine d’impugnazione dell’accertamento notificato il
16 dicembre 2003 soggetto alla proroga stabilita dall’articolo 15, 1°
e 8° comma, della legge numero 289 del 2002, come
successivamente modificato, soltanto perché alla data di entrata in
vigore della legge numero 289 del 2002 era stato notificato un
processo verbale di constatazione. Essa reputa, di contro, che il
ricorso sia stato tardivamente proposto.

2.-11

motivo è fondato e va in conseguenza accolto,

determinando altresì l’assorbimento dei restanti due motivi.

2. /.-La Corte ha già avuto occasione per precisare che la
sospensione, inizialmente prevista dall’articolo 15, 8° comma, della
27 dicembre 2002 n. 289, fino alla data del 18 marzo 2003,
prorogata, senza soluzioni di continuità, al 19 aprile 2004 (prima, col
decreto legge numero 143 del 2003, convertito con modificazioni
dalla legge numero 212 del 2003; poi, col decreto legge numero 269
del 2003, convertito dalla legge numero 326 del 2003; infine, col
decreto legge numero 355 del 2003, convertito, con modificazioni,
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.A.)\,

Angelina-Ma ia Perrino estensore

Diritto

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dalla legge numero 47 del 2004), del termine perentorio per la
proposizione del ricorso alle commissioni tributarie avverso gli
avvisi di accertamento è operativa alla duplice condizione che
l’avviso di accertamento sia stato ritualmente,, not fic o al
contribuente entro il ldicembre 2002, ata di entrata m vigore rei’mbee

pendente il termine di impugnazione di cui all’articolo 21, 1°
comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Cass. 25
novembre 2011, n. 11452).
2.2.-E ciò in quanto sono irrilevanti le successive proroghe dei
termini disposte dalla normativa sopravvenuta prima richiamata,
tenuto conto del fatto che l’ampliamento, senza soluzione di
continuità, del periodo di sospensione in questione è stato sempre e
soltanto correlato al differimento del termine utile previsto per
effettuare i versamenti, ossia per perfezionare la definizione
agevolata, senza incidere in alcun modo sul presupposto di fatto
applicativo della misura; presupposto dato dall’emissione e dalla
notifica, alla data del 31 dicembre 2002, dell’avviso di accertamento
e dalla pendenza, alla stessa data, del termine perentorio per
l’impugnazione dell’atto.
2.3.-11 presupposto è dunque rimasto invariato nel tempo, fino

alla legge numero 350 del 2003, che ha ricompreso nella
definizione agevolata anche gli avvisi di accertamento relativi al
periodo di imposta 2002 e notificati entro il 31 dicembre 2003.
3.-Manifestamente irrilevante è, poi, la circostanza che nel 2001
fosse stato notificato il processo verbale di constatazione dal quale è
scaturito l’avviso di accertamento in questione.
3.1.-Al riguardo la Consulta, con espresso riferimento

giustappunto all’anno d’imposta 1998 e ad un’ipotesi di avviso di
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Angelina-Maria Pe

te ore

della legge numero 289 del 2002, e che alla predetta data sia

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accertamento derivante da un processo verbale di constatazione
notificato in precedenza, ha escluso che l’avviso di accertamento
originato da detto processo verbale sia, per effetto solo di tale
origine, suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 15
della legge numero 289 del 2002, qualora l’avviso sia stato

ricompreso tra quelli indicati dalla legge come condonabili.
3.2.-E ciò in quanto l’articolo 15 elenca analiticamente e
tassativamente gli atti suscettibili di definizione agevolata,
distinguendo i processi verbali di constatazione dagli avvisi di
accertamento e prevedendo condizioni diverse di condonabilità
tributaria per gli uni (mancata notificazione, alla data del 1 gennaio
2003, dell’avviso di accertamento ovvero mancata ricezione di
invito al contraddittorio) e per gli altri (pendenza, alla medesima
data, dei termini per la proposizione del ricorso): tale dettagliata
disciplina esclude, pertanto, che la cosiddetta condonabilità
tributaria dei processi verbali comporti automaticamente quella
degli avvisi di accertamento da essi derivanti, comportando altresì
<<...che, conseguentemente, l'avviso di accertamento, emesso nella pendenza del termine concesso al contribuente per perfezionare la definizione agevolata del processo verbale di constatazione da cui esso avviso deriva, non è suscettibile di definizione agevolata né per tale sua derivazione né ratione temporis;... che, in conclusione, per uno stesso periodo d'imposta <>, mentre
l’avviso di accertamento per il quale alla data del 1 gennaio 2003
non sono ancora spirati i termini di impugnazione è suscettibile di
condono ed è impugnabile fino al 19 aprile 2004, viceversa,
l’avviso di accertamento notificato successivamente al 1 gennaio

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Angelina-Mari

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notificato successivamente al 1 gennaio 2003 e, quindi, non sia

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2003… non è suscettibile di condono ed è impugnabile nei termini
ordinari>>(Corte cost., ord. 7 aprile 2006, n. 145).
4.-A tanto va perdipiù aggiunto che la sospensione di 90 giorni
del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista
dall’articolo 6, 3° comma, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.

accertamento con adesione, e la sospensione del termine per
impugnare l’avviso di accertamento prevista dall’articolo 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine della definizione agevolata
delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità
diversi.

4. 1.-L’intersezione tra le due discipline è codificata per l’ipotesi
dall’invito a comparire di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
numero 218 del 1997: e ciò in quanto la sospensione disposta
dall’8° comma dell’articolo 15 della legge numero 289 del 2002
incide sui termini stabiliti per il perfezionamento del procedimento
di adesione in itinere, essendo la norma volta a conservare al
contribuente la facoltà di optare, entro il predetto termine del 19
aprile 2004, per i vantaggi previsti dal 3° comma dell’articolo 2 del
decreto legislativo numero 218 del 1997, oppure per i benefici della
definizione agevolata contemplati dalla legge numero 289 del 2002.

4.2.-Nel silenzio della legge numero 289 del 2002, il
contribuente, che abbia ricevuto la notifica di un atto
d’accertamento sessanta giorni prima del 31 dicembre 2002, può
proporre istanza di accertamento con adesione, ai sensi del 2°
comma dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 218 del 2007,
con la conseguenza che, se l’accertamento con adesione non si
perfeziona, né interviene la definizione dell’avviso d’accertamento,
il contribuente è onerato di impugnare l’atto impositivo entro il
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218, per consentire al contribuente di formulare istanza di

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termine perentorio di cui all’articolo 21, 1° co, del decreto
legislativo numero 546 del 1991, a decorrere dal 19 aprile 2004,
data di cessazione del periodo di sospensione stabilito dall’8°
comma dell’articolo 15 della legge numero 289 del 2002, venendo,
in tal caso, in rilievo il solo atto d’accertamento.

del decreto legislativo numero 218 del 1997 non inizia a decorrere
dopo la scadenza di quello di cui all’8° comma dell’articolo 15
della legge numero 289 del 2002, in quanto il primo periodo di
sospensione si dipana all’interno della più ampia fase di sospensione
prevista dal secondo: <

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