Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25933 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.15/12/2016),  n. 25933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19189-2015 proposto da:

F.S., T.V., M.D.,

D.L.N., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI,

123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che le

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ACEA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO GIANNI’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ARTURO MARESCA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3861/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/04/2014, depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Benedetto Spinosa difensore delle ricorrenti che si

riporta ai motivi scritti ed in subordine chiede la rimessione alle

SS.UU.;

udito l’Avvocato Gaetano Gianni difensore della controricorrente che

si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 8 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 16.7.2014, la Corte di appello di Roma, per quel che rileva nella presente sede, in accoglimento del gravame delle ricorrenti epigrafate ed in riforma della decisione di primo grado, revocava i decreti ingiuntivi emessi in favore delle predette, con i quali era stato ingiunto alla società ACEA spa il pagamento delle somme a titolo di retribuzione ordinaria per inquadramento nella categoria B1 del CCNL di settore in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4372/07. Con tale sentenza era stata accertata l’illiceità dell’interposizione di manodopera e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con ordine alla società di ripristinare di fatto il rapporto con le mansioni da ultimo svolte dalle appellate.

Rilevava la Corte che, successivamente alla conclusione dell’appalto, le ricorrenti avevano continuato a lavorare svolgendo le stesse mansioni di addetti al cali center e che la questione della qualificazione giuridica di quanto spettante alle lavoratrici in ipotesi di ricostituzione del rapporto de iute, ove la prestazione lavorativa non fosse stata possibile per fatto imputabile al datore di lavoro (che non aveva provveduto al ripristino del rapporto in concreto neppure in presenza dell’offerta delle prestazioni lavorative), doveva essere risolta, in conformità ad ipotesi assimilabili e della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, nel senso che, in ipotesi di dichiarata nullità del contratto di appalto, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del committente rilevava unicamente sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità del cd. “aliunde perceptum”.

Essendo incontestato che le originarie ricorrenti, nel periodo dedotto in giudizio nella fase monitoria, avessero svolto le mansioni di operatori di call center in favore della società COS Communication s.p.a. percependo la relativa retribuzione di entità tale da potere elidere il danno subito per effetto della perdita della retribuzione, ed avendo la sentenza appellata riconosciuto apoditticamente il livello B1, dovevano essere revocati i decreti ingiuntivi opposti.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono le lavoratrici epigrafate, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso la s.p.a. Acea.

Con il primo motivo, le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che la società avesse puntualmente criticato la sentenza impugnata, non avendo indicato alcun punto dell’atto di gravame in cui la stessa avesse argomentato sulla inapplicabilità degli artt. 1206, 1453 e 1460 c.c., pure avendo la pronuncia di primo grado espressamente affermato l’applicabilità dei menzionati articoli.

La censura è infondata.

E’ stato chiarito da questa Corte che “la norma, di cui all’art. 434 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono”. Ha aggiunto la Corte che “sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte” (v. Cass. 5.2.2015 n. 2143).

Nella citata pronuncia è stato poi anche rilevato “che, con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 4” e che “Poichè in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002)”.

Ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso in cui si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, questa Corte, con pronuncia a s. u. n. 8077 del 2012, ha affermato che il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. Tuttavia, affinchè possa procedersi a riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).

A prescindere dalla erronea deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non risulta che le prescrizioni poste dai richiamati articoli siano state nella specie rispettate, posto che nel presente ricorso, in dispregio dei richiamati canoni di autosufficienza, non vengono puntualmente illustrati i passaggi argomentativi della sentenza impugnata con riferimento al contenuto del ricorso in appello ed alla correlata sentenza di primo grado. Non ricorre, dunque, nemmeno una nullità della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto dal consentito esame della sentenza di primo grado e dell’atto d’appello si palesa corretta la soluzione data dalla Corte di merito alla questione sollevata dalla parte.

Come secondo motivo le ricorrenti deducono “Violazione degli artt. 1206, 1207, 1453 e 1460 c.c. nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 insufficiente, carente e omessa pronuncia”, evidenziando di avere chiesto con ricorso monitorio l’adempimento dell’obbligazione retributiva e che questo era il petitum ai sensi dell’art. 112 c.pc. Lamentano che la Corte d’appello, al fine di ritenere la natura risarcitoria e non retributiva del loro credito, abbia richiamato l’interpretazione giurisprudenziale relativa a fattispecie del tutto diverse quali il licenziamento inefficace intimato nell’ambito di rapporti sottratti all’applicazione della tutela reale, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, il licenziamento orale. Aggiungono che il sinallagma genetico tra la obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, accertato dalle sentenze di merito come persistente, impedisce di ritenere interrotta la prosecuzione del rapporto di lavoro dall’inadempimento datoriale alla riammissione in servizio e che non possa avere rilevanza la retribuzione percepita in forza di altri rapporti di lavoro nel frattempo instaurati, trattandosi di un fatto subito dalle lavoratrici, a ciò dovendo aggiungersi l’ulteriore considerazione che dare rilevanza all’aliunde perceptum a fronte del mancato ripristino fattuale del rapporto ad opera della società significa privare di tutela specifica la lavoratrice il cui rapporto sia stato illegittimamente interrotto, senza considerare che sul risarcimento del danno non sono dovuti i contributi previdenziali.

In primo luogo, deve ribadirsi il principio già affermato da questa Corte, secondo cui la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, a ciò aggiungendosi che, tuttavia, tale principio, così come quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (cfr. Cass. 24.3.2011 n. 6757).

La questione dibattuta è stata affrontata da questa Corte nell’ipotesi, alla presente fattispecie assimilabile, degli effetti della dichiarazione di nullità della cessione di ramo d’azienda, nella sentenza n. 19740 del 2008, cui occorre dare continuità, che ha ritenuto che l’obbligazione del cedente che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum. Costituisce infatti un principio che si è andato consolidando nell’elaborazione di questa Corte quello secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l’erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un’eccezione, che deve essere oggetto di un’ espressa previsione di legge o di contratto, ciò che avviene ad esempio nei casi del riposo settimanale (art. 2108 c.c.) e delle ferie annuali (art. 2109 c.c.). In difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa dà luogo anche nel contratto di lavoro ad una scissione tra sinallagma genetico (che ha riguardo al rapporto di corrispettività esistente tra le reciproche obbligazioni dedotte in contratto) e sinallagma funzionale (che lega invece le prestazioni intese come adempimento delle obbligazioni dedotte) che esclude il diritto alla retribuzione- corrispettivo e determina a carico del datore di lavoro che ne è responsabile l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni. Proprio perchè si tratta di un risarcimento del danno – ed in assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo ammontare – soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che devi essere detratto l’aliud perceptum che il lavoratore può aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa. Tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a fattispecie che, seppure diverse, sono a questa pienamente assimilabili sotto il profilo esaminato, quali gli intervalli non lavorati nel caso di successione di una pluralità di contratti a termine, nei quali 1′ apposizione della clausola sia stata ritenuta illegittima (Cass. S.U. n. 2334 del 5 marzo 1991, Sez. L, n. 9464 del 21/04/2009), la dichiarazione di nullità del licenziamento orale (Cass. Sez. U, n. 508 del 27/07/1999), la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con accertamento della giuridica continuità dello stesso (Cass. Sez. L. n. 4677 del 2006, Sez. L, n. 15515 del 02/07/2009), l’accertamento della nullità di clausola del contratto collettivo prevedente l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva con conseguente accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro (Sez. U, n. 12194 del 13/08/2002 e successive conformi tra cui ex multis Sez. L, n. 11758 del 01/08/2003, Sez. L, n. 13871 del 14/06/2007, Sez. L. n. 14387 del 2000). La qualificazione in termini risarcitori delle erogazioni patrimoniali a carico del datore di lavoro come conseguenza dell’obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto risulta peraltro influenzata in maniera decisiva dalle modifiche introdotte dalla L. n. 108 del 1990, art. 1, alla L. n. 300 del 1970, art. 18, che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore dell’obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. L, n. 4943 del 01/04/2003 e successive plurime conformi tra cui v. Sez. L, n. 16037 del 17/08/2004, Sez. L, n. 26627 del 13/12/2006), con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum (cfr., tra le altre, da ultimo, Cass. 10772, 10773, 10774/2016, Cass. 17186/2015, Cass. 8514/2015, Cass. 20462/2014).

A quanto detto consegue che nel caso in esame, pacifico essendo che le lavoratrici hanno continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della COS Communication s.p.a, venendone retribuite, ad esse incombeva l’onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e dimostrare i danni sofferti, tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto rispetto alla retribuzione che sarebbe loro spettata alle dipendenze della società committente.

Va disatteso anche il terzo motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., formulato in relazione alla ritenuta mancata allegazione delle circostanze che avevano indotto il Tribunale a riconoscere il livello richiesto. Al riguardo deve invero osservarsi che le ricorrenti non hanno trascritto i capitoli di prova articolati nelle fasi del merito a suffragio delle allegazioni asseritamente effettuate in relazione all’inquadramento nel livello B1. In ogni caso, quanto alla denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c., le ricorrenti incorrono nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 116 c.p.c. può porsi solo allorchè venga allegato che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.

Va, in ogni caso, aggiunto, quanto ai suddetti profili di violazione di legge, che è costante l’insegnamento di questa Corte per cui il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare i! fondamento della denunziata violazione (così e per tutte, Cass. n. 16038/13).

Per le esposte ragioni si propone il rigetto del ricorso con ordinanza da emettere in sede camerale. I contrastanti orientamenti che si sono formati sulla questione nella giurisprudenza di merito inducono a proporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia, non risultando lo stesso scalfito dalle osservazioni di cui alla indicata memoria, e che ciò comporta la reiezione del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in ragione della sussistenza di contrasto tra difformi orientamenti giurisprudenziali all’epoca del ricorso, superato per effetto del consolidarsi di quello qui seguito.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 deve rilevarsi, in ragione del rigetto dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico delle ricorrenti (cfr. Cass. Sez. Un. n, 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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