Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25942 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4977 – 2015 R.G. proposto da:

S.P. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Maria Laura

Passanante ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Mirandola,

n. 20, presso lo studio dell’avvocato Ranucci Mario;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 5/23.6.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta, assunto nel procedimento iscritto al n. 801/2012

R.C.C..

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 5

ottobre 2016 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 7.6.2012 S.P. si doleva per l’irragionevole durata dell’espropriazione forzata immobiliare nei suoi confronti iniziata con pignoramento notificatole il 23.10.1997 ed ancora pendente innanzi al tribunale di Marsala alla data di proposizione del ricorso alla corte di Caltanissetta.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle a ristoro dei danni subiti un equo indennizzo indicato in misura pari ad Euro 1.500,00 per ogni anno di irragionevole durata e dunque pari, nel complesso, ad Euro 18.000,00 ovvero pari alla diversa maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con Decreto dei 5/23.6.2014 la corte d’appello di Caltanissetta rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.

Evidenziava la corte che la documentazione ex art. 567 c.p.c., era stata prodotta nel mese di giugno 2001; che unicamente all’udienza del 25.5.2006 era stato depositato l’avviso ex art. 498 c.p.c., notificato ai creditori iscritti; che la debitrice esecutata era rimasta nel possesso dell’immobile pignorato ed aveva condiviso la condotta inerte del creditore procedente; che i rinvii, pari a tre mesi, disposti successivamente al 2006 non erano addebitabili all’ “apparato – giustizia”, in quanto connessi alla mancata presentazione di offerte d’acquisto.

Evidenziava conseguentemente che la protrazione dell’esecuzione nel periodo compreso tra il 25.5.2006 ed il 7.6.2012 – data di deposito del ricorso – non era da qualificare irragionevole; che segnatamente al termine di cinque anni di durata ragionevole erano da aggiungere un anno e nove mesi per gli infruttuosi tentativi di vendita.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo S.P.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, della C.E.D.U., artt. 6, 8 e 13, degli artt. 2056 e 1226 c.c. e dell’art. 567 c.p.c.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la insufficienza, incongruità ed illogicità della motivazione.

Deduce che l’espropriazione forzata immobiliare “è sotto il completo controllo dell’autorità giudiziaria” (così ricorso, pag. 11), che deve esercitare tutti i poteri necessari al sollecito svolgimento della procedura; che il g.e. non si è attenuto alla regola di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., che impone rinvii non superiori a quindici giorni; che la corte di merito non ha tenuto conto che ella ricorrente non ha partecipato al procedimento e non era consapevole della fissazione delle udienze; che la corte distrettuale non ha tenuto conto delle disfunzioni della conservatoria dei RR. II., sicchè i tempi a tali disfunzioni correlati non andavano detratti dall’irragionevole durata; che, nel segno del previgente art. 567 c.p.c., comma 2, il g.e. avrebbe dovuto ordinare al creditore il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. entro un termine perentorio; che la corte territoriale non ha valutato che il g.e. avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva in dipendenza del mancato deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c., nei termini previsti dalla disciplina transitoria correlata alla L. n. 302 del 1998; che in ogni caso con ragionamento del tutto incongruo la corte territoriale ha assunto quale dies a quo la data del 25.5.2006 anzichè la data del 23.10.1997.

Il ricorso è infondato e va respinto.

E’ sufficiente reiterare gli insegnamenti più recenti di questa Corte di legittimità.

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicchè egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (cfr. Cass. 7.1.2016, n. 89).

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve un danno giusto; ed a tenor del quale, pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse “ab origine” tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (cfr. Cass. 9.7.2015, n. 14382).

In questi termini si rimarca nel caso di specie quanto segue.

Precipuamente nel solco del primo insegnamento che è stata la stessa ricorrente a dar ragione della sua “inattività”, allorchè ha sottolineato che “non si può esigere da parte del debitore esecutato alcun comportamento collaborativo che rischia di porsi in contrasto con il suo diritto stesso” (così ricorso, pag. 13).

Precipuamente nel solco del secondo insegnamento che la ricorrente per nulla ha dimostrato, tra l’altro, che l’attivo pignorato fosse “ab origine” tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori.

In dipendenza del rigetto del ricorso S.P. va condannata a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, art. 10. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, S.P., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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