Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25992 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.16/12/2016), n. 25992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23045-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SEMPIONE 8 SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 771/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO della LOMBARDIA, depositata il 12/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Sempione 8 s.r.l. di cartella di pagamento portante IVA ed altro per l’anno di imposta 2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia, rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.
La Società non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, l’Agenzia delle Entrate ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza con motivazione semplificata.
A seguito della rinuncia al ricorso, il processo va dichiarato estinto senza pronuncia sulle spese per carenza di attività difensiva dell’intimato.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016